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Sentenza

Sentenza n. 10260/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del c.d. “aggiornamento del 12.02.2026”, recante “Ripubblicazione esiti prova scritta Codice 02, a seguito di sentenza TAR Lazio avente ad oggetto un quesito somministrato in occasione della prova scritta del codice 02, nella sessione del 21/10/2025, ore 16:00, su indicazione della commissione esaminatrice, si è proceduto alla ricorrezione ed al conseguente aggiornamento dei punteggi. Pertanto, si invitano i candidati che hanno sostenuto la prova scritta nella sessione di cui sopra a prendere visione del relativo esito attraverso la piattaforma Concorsi Smart, accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID”; - del provvedimento, di estremi e contenuti sconosciuti, con cui, a quanto consta, la PA resistente - nell'ambito scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, Codice 02, n. 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - ha provveduto a rettificare la graduatoria finale di concorso valutando come errata la risposta data dagli odierni ricorrenti alla domanda n. 33, busta 7; - della graduatoria finale del predetto concorso, pubblicata in data 18.02.2026, nella parte in cui attribuisce agli odierni ricorrenti un punteggio più basso di quello loro spettante in ragione dell'erronea valutazione della risposta fornita in relazione alla domanda n. 33, busta 7; e per l'accertamento - del diritto degli odierni ricorrenti ad essere risarciti in forma specifica - ex art. 30 CPA e 2058 c.c. - mediante la rivalutazione del proprio punteggio. Segnatamente, mediante l'assegnazione di punti 0,75 per la domanda n. 33, busta 7, con contestuale elisione della decurtazione di 0,25 punti (per un totale di 1,00 punti in più rispetto al punteggio indicato nella graduatoria impugnata). per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del Verbale del 10.02.2026, recante la decisione della commissione di concorso di attribuire l’ulteriore punteggio di 1,00 a tutti i candidati che hanno risposto al quesito per cui è causa indicando l’opzione “mediante consegna al difensore, che non può rifiutare in nessun caso la notifica”, nonché di decurtare il punteggio di 1,00 a tutti i candidati – tra cui gli odierni ricorrenti – che avevano invece risposto al medesimo quesito indicando l’opzione originariamente ritenuta corretta: “mediante consegna al difensore, che non può rifiutare in nessun caso la notifica”.

Giustizia amministrativa202603838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rettifica della valutazione della prova scritta e della graduatoria finale del concorso, con decurtazione di un punto per la risposta a un quesito sulle notificazioni successive all'imputato non detenuto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e commissione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, partecipanti alla prova scritta del 21 ottobre 2025, avevano scelto la risposta secondo cui la notificazione successiva all'imputato non detenuto, in caso di nomina del difensore di fiducia, avviene mediante consegna al difensore, che può dichiarare di non accettarla. Tale risposta era stata inizialmente considerata corretta. Dopo alcune sentenze del TAR relative al medesimo quesito, l'Amministrazione ha proceduto a una ricorrezione generalizzata, ritenendo corretta l'opzione secondo cui il difensore non può rifiutare la notificazione, attribuendo un punto ai candidati che l'avevano selezionata e decurtando un punto ai ricorrenti. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, dell'art. 97 Cost., del principio di buon andamento, il difetto di motivazione e di istruttoria e la violazione del giudicato, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe esteso ultra partes gli effetti delle sentenze rese in altri giudizi senza adottare un formale e motivato provvedimento di autotutela. Con il secondo motivo sono stati dedotti l'eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di istruttoria, la violazione del buon andamento e del legittimo affidamento, assumendo che entrambe le risposte potessero essere considerate corrette alla luce della formulazione del quesito e che la rettifica avesse leso l'affidamento sulla valutazione originaria. Nei motivi aggiunti sono state reiterate le medesime censure contro il verbale della commissione del 10 febbraio 2026. Le amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo e il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto le eccezioni di rito. Il ricorso collettivo è stato ritenuto ammissibile, poiché le posizioni dei ricorrenti erano sostanzialmente e processualmente identiche, con domande, atti impugnati e motivi coincidenti. È stata inoltre riconosciuta la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, quale amministrazione presso la quale i vincitori sarebbero stati destinati a instaurare il rapporto di servizio. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati rigettati. Quanto al primo motivo, il Collegio ha escluso che l'Amministrazione avesse esteso in senso tecnico il giudicato delle precedenti sentenze: il richiamo alle pronunce aveva valore argomentativo e ricognitivo, mentre la commissione aveva svolto una propria valutazione sulla risposta corretta. La stessa menzione di una sentenza di rigetto per ragioni processuali confermava l'assenza di un'attribuzione di efficacia vincolante ultra partes. È stata esclusa anche l'applicabilità dell'art. 21-nonies l. 241/1990, poiché, prima dell'approvazione della graduatoria finale, gli atti di svolgimento e valutazione delle prove sono endoprocedimentali e non costituiscono provvedimenti definitivi idonei a consolidare posizioni giuridiche. La commissione conserva quindi il potere di riesaminare e correggere le proprie valutazioni nell'ambito del procedimento ancora pendente, senza dover applicare le garanzie proprie dell'annullamento d'ufficio. Tale riesame deve comunque rispettare imparzialità, parità di trattamento e trasparenza; nel caso concreto tali principi sono stati ritenuti rispettati perché la rettifica ha inciso uniformemente sui candidati ed era giustificata dalla correzione di un errore oggettivo. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto corretta la risposta relativa all'impossibilità per il difensore di rifiutare la notificazione. Il previgente comma 8-bis dell'art. 157 c.p.p., che prevedeva la facoltà di non accettazione, era stato abrogato e la disciplina applicabile alla data della prova era quella dell'art. 157-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, che stabilisce la consegna al difensore senza riconoscergli una facoltà di rifiuto, salve le eccezioni previste dalla legge. La formulazione del quesito è stata ritenuta univoca e non idonea a rendere corrette entrambe le risposte. È stato infine escluso un affidamento giuridicamente tutelabile sulla valutazione originaria, perché antecedente all'approvazione della graduatoria finale. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi rigettati; le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti processuali.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'annullamento d'ufficio presuppone un provvedimento amministrativo definitivo e conclusivo del procedimento, idoneo a produrre effetti stabili. Non si applica al riesame di atti endoprocedimentali di valutazione concorsuale compiuto prima dell'approvazione della graduatoria finale.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità impongono che il riesame della prova concorsuale sia esercitato in modo uniforme, trasparente e rispettoso della parità di trattamento.

  • art. 157 c.p.p.

    La disciplina previgente sulle notificazioni successive all'imputato non detenuto prevedeva, nel comma 8-bis, la facoltà del difensore di fiducia di non accettare la notificazione; tale disciplina è stata abrogata.

  • art. 157-bis c.p.p.

    Nella disciplina vigente alla data della prova, le notificazioni successive alla prima sono eseguite, salvo le eccezioni previste, mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio, senza facoltà di rifiuto da parte del difensore.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Ha introdotto l'art. 157-bis c.p.p. e modificato la disciplina delle notificazioni successive all'imputato non detenuto.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato invocato dai ricorrenti per ottenere la reintegrazione in forma specifica mediante rivalutazione del punteggio, ma la domanda è stata respinta per l'infondatezza delle censure demolitorie.

  • art. 2058 c.c.

    È stato richiamato dai ricorrenti quale fondamento della reintegrazione in forma specifica, senza che il giudice riconoscesse il presupposto della responsabilità amministrativa.

Massime di principio

  • Prima dell'approvazione della graduatoria finale, gli atti di valutazione delle prove concorsuali hanno natura endoprocedimentale e non consolidano una posizione giuridica stabile né un affidamento giuridicamente tutelabile; la commissione conserva il potere di riesaminarli e correggerli per emendare errori materiali, inesattezze o erronee individuazioni della risposta corretta.
  • Il riesame e la correzione di atti endoprocedimentali concorsuali, effettuati prima della conclusione del procedimento, non costituiscono esercizio dell'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e non richiedono l'adozione delle garanzie procedimentali proprie dell'autotutela decisoria.
  • Il richiamo a precedenti sentenze amministrative quale supporto argomentativo alla nuova valutazione della commissione non integra estensione ultra partes del giudicato, quando l'amministrazione non attribuisca alle pronunce efficacia vincolante e proceda a una propria valutazione autonoma.
  • La rettifica generalizzata della risposta corretta in una prova concorsuale è legittima se applicata uniformemente a tutti i candidati e giustificata dalla necessità di correggere un errore oggettivo, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.
  • Quando una riforma normativa abbia abrogato la facoltà del difensore di rifiutare la notificazione successiva all'imputato non detenuto, in un quesito concorsuale è corretta la risposta che esclude tale facoltà, mentre non è corretta quella fondata sulla disciplina previgente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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