Sentenza del 24/04/2015 n. 8360 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S.P. ha impugnato cinque avvisi di liquidazione ICI relativi agli anni 2000-2004, sostenendo che l'immobile fosse stato ultimato soltanto il 1° luglio 2005 e che, pertanto, l'imposta fosse dovuta solo da tale data. Ha dedotto la violazione dell'art. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992 e l'eccesso di potere ai sensi dell'art. 21-octies della L. n. 241/1990. La Corte ha inoltre rilevato d'ufficio che il ricorso non conteneva i quesiti di diritto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la mancata formulazione dei quesiti di diritto a conclusione dei motivi. In ogni caso, ha precisato che il ricorso sarebbe stato infondato anche nel merito: l'immobile era stato dichiarato ai fini ICI già il 13 luglio 1993 ed era censito al catasto fabbricati dal 7 ottobre 1999, con classamento del 23 settembre 1998. La disponibilità e la rilevanza fiscale dell'immobile non potevano essere confuse con l'effettivo utilizzo o con il trasferimento della residenza. S.P. è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese forfettarie e accessorie.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, lett. a)
La controversia riguardava l'applicazione dell'ICI all'immobile. Secondo la decisione, l'immobile già dichiarato ai fini ICI e censito al catasto era fiscalmente rilevante, indipendentemente dall'effettivo utilizzo abitativo o dal trasferimento della residenza.
L. n. 241/1990, art. 21-octies
La norma è stata invocata dal contribuente per contestare la legittimità degli avvisi, ma la censura non è stata accolta.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, ogni motivo fondato su violazioni di legge doveva concludersi con un quesito di diritto chiaro e specifico, idoneo a evidenziare l'errore giuridico denunciato e la regola da applicare. La sua omissione comportava l'inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La disposizione individua il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, censura proposta dal contribuente ma non esaminabile validamente anche per la mancanza dei quesiti richiesti.
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI, la rilevanza fiscale di un fabbricato può dipendere dalla sua identificazione catastale e dalla disponibilità giuridica, non dall'effettivo utilizzo personale, dall'occupazione o dal trasferimento della residenza.
- La data di ultimazione dei lavori non esclude automaticamente l'imposizione se l'immobile risulta già accatastato e dichiarato ai fini dell'imposta; occorre verificare la concreta qualificazione fiscale del bene secondo la normativa applicabile.
- Nel giudizio di cassazione, quando la disciplina processuale applicabile lo richiede, la mancata formulazione del quesito di diritto può determinare l'inammissibilità del ricorso senza esame nel merito.
- Gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, se adeguatamente motivati, non sono normalmente riesaminabili in cassazione sotto forma di nuova valutazione delle prove.
- L'onere processuale deve essere valutato in base alla disciplina vigente al momento della proposizione del ricorso: requisiti formali allora previsti possono incidere autonomamente sull'esito dell'impugnazione.
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