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Sentenza

Sentenza del 24/04/2015 n. 8360 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

S.P. ha impugnato cinque avvisi di liquidazione ICI relativi agli anni 2000-2004, sostenendo che l'immobile fosse stato ultimato soltanto il 1° luglio 2005 e che, pertanto, l'imposta fosse dovuta solo da tale data. Ha dedotto la violazione dell'art. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992 e l'eccesso di potere ai sensi dell'art. 21-octies della L. n. 241/1990. La Corte ha inoltre rilevato d'ufficio che il ricorso non conteneva i quesiti di diritto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la mancata formulazione dei quesiti di diritto a conclusione dei motivi. In ogni caso, ha precisato che il ricorso sarebbe stato infondato anche nel merito: l'immobile era stato dichiarato ai fini ICI già il 13 luglio 1993 ed era censito al catasto fabbricati dal 7 ottobre 1999, con classamento del 23 settembre 1998. La disponibilità e la rilevanza fiscale dell'immobile non potevano essere confuse con l'effettivo utilizzo o con il trasferimento della residenza. S.P. è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese forfettarie e accessorie.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, lett. a)

    La controversia riguardava l'applicazione dell'ICI all'immobile. Secondo la decisione, l'immobile già dichiarato ai fini ICI e censito al catasto era fiscalmente rilevante, indipendentemente dall'effettivo utilizzo abitativo o dal trasferimento della residenza.

  • L. n. 241/1990, art. 21-octies

    La norma è stata invocata dal contribuente per contestare la legittimità degli avvisi, ma la censura non è stata accolta.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, ogni motivo fondato su violazioni di legge doveva concludersi con un quesito di diritto chiaro e specifico, idoneo a evidenziare l'errore giuridico denunciato e la regola da applicare. La sua omissione comportava l'inammissibilità del ricorso.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La disposizione individua il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, censura proposta dal contribuente ma non esaminabile validamente anche per la mancanza dei quesiti richiesti.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ICI, la rilevanza fiscale di un fabbricato può dipendere dalla sua identificazione catastale e dalla disponibilità giuridica, non dall'effettivo utilizzo personale, dall'occupazione o dal trasferimento della residenza.
  • La data di ultimazione dei lavori non esclude automaticamente l'imposizione se l'immobile risulta già accatastato e dichiarato ai fini dell'imposta; occorre verificare la concreta qualificazione fiscale del bene secondo la normativa applicabile.
  • Nel giudizio di cassazione, quando la disciplina processuale applicabile lo richiede, la mancata formulazione del quesito di diritto può determinare l'inammissibilità del ricorso senza esame nel merito.
  • Gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, se adeguatamente motivati, non sono normalmente riesaminabili in cassazione sotto forma di nuova valutazione delle prove.
  • L'onere processuale deve essere valutato in base alla disciplina vigente al momento della proposizione del ricorso: requisiti formali allora previsti possono incidere autonomamente sull'esito dell'impugnazione.

Testo integrale

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