Ordinanza n. 407/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'ottemperanza con eventuale nomina del commissario ad acta, alla sentenza del TAR Lazio-Roma, Sez. II Bis, n. 2302, pubblicata in data 1° marzo 2018 (a definizione del giudizio iscritto a ruolo con R.G. n. 8295/2013), che ha annullato il provvedimento con cui era stata disposta la requisizione dell’immobile della ricorrente ivi meglio descritto e per la conseguente condanna del Comune di Borgorose: i) al rilascio del predetto immobile ovvero, in ogni caso, all’adozione delle misure idonee a tutelare la posizione giuridica dell’odierna ricorrente; ii) al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento danni ovvero, in via subordinata, nell’eventuale forma dell’indennizzo, con riferimento al danno subito e subendo dalla ricorrente in ragione della perdurante inottemperanza alla pronuncia de qua; iii) al pagamento delle somme liquidate nella descritta sentenza da ottemperare a titolo di spese di lite; iv) ai sensi dell’ art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento della somma di denaro ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza successiva alla descritta sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio-Roma, Sez. II bis, n. 2302/2018, della cui ottemperanza è stata chiesta l’esecuzione
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio-Roma n. 2302 del 1° marzo 2018, che aveva annullato il provvedimento di requisizione dell’immobile della ricorrente. La ricorrente ha chiesto il rilascio dell’immobile o l’adozione di misure idonee a tutelare la propria posizione, il pagamento del risarcimento dei danni — ovvero, in subordine, di un indennizzo — derivanti dalla perdurante inottemperanza, il pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune si è costituito; il Consorzio per lo Sviluppo del Nucleo Industriale della Provincia di Rieti e la Prefettura di Rieti non si sono costituiti. Dopo che, con precedente ordinanza, la causa era stata cancellata dal ruolo su richiesta delle parti, in considerazione di trattative di bonario componimento, il Tribunale ha ritenuto necessario verificare se tali trattative si siano perfezionate e se la ricorrente conservi interesse alla definizione nel merito del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del giudizio di ottemperanza. Ha disposto incombenti istruttori, chiedendo alla parte ricorrente di dichiarare se sussista ancora interesse alla decisione e invitando tutte le parti a comunicare se le trattative di bonario componimento si siano perfezionate. Le parti devono riscontrare l’ordinanza entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. La segreteria è stata incaricata di comunicare il provvedimento.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
pagamento della somma di denaro ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza successiva alla descritta sentenza
La disposizione è richiamata dalla ricorrente quale base della richiesta di penalità di mora per le eventuali violazioni o inosservanze successive al giudicato.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal Tribunale insieme all’art. 65, comma 3, c.p.a. nell’ambito della disposizione degli incombenti istruttori.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato dal Tribunale quale base processuale per la richiesta di chiarimenti e la disposizione degli incombenti istruttori.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la causa sia stata cancellata dal ruolo in ragione di trattative di bonario componimento, il giudice può richiedere alle parti di riferire sull’esito delle trattative prima di procedere alla definizione del giudizio.
- Quando l’esistenza di un accordo transattivo o di un bonario componimento possa incidere sull’interesse alla decisione, il giudice può chiedere al ricorrente di confermare la persistenza dell’interesse alla definizione nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 123/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 392/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 273/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 394/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 395/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →