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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15166/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nucera impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere adottata dal GIP per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), lamentando: carenza e vizio di motivazione per mancata autonoma valutazione degli indizi e per l'uso prevalente di "voci" e dichiarazioni; errata qualificazione del suo ruolo come mero "interfaccia" senza specificazione di compiti concreti (contestando l'attribuzione di una partecipazione stabile al sodalizio); mancato apprezzamento delle osservazioni difensive e dei fatti emergenti dal procedimento parallelo (Dinastia); violazione delle norme sul sindacato di legittimità (art. 173 c.p.p., art. 292 c.p.p.) e delle garanzie procedurali; infine censura sulle esigenze cautelari (art. 606 c.p.p.) sostenendo che l'apporto sarebbe stato episodico e non idoneo a giustificare la custodia cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: il riesame non richiede l'autonoma rivalutazione degli indizi secondo i parametri dell'ordinanza genetica inaudita (art. 292 c.p.p.) e le censure devolvono questioni di merito non sindacabili in Cassazione. È stata confermata la valutazione del Tribunale di merito secondo cui intercettazioni, captazioni informatiche e dichiarazioni di collaboratori delineano un ruolo dinamico e organico di Nucera all'interno del clan, idoneo a sostenere la sussistenza dei gravi indizi e la custodia in carcere. È stata respinta la richiesta di rinvio per acquisire la trascrizione dell'interrogatorio del 25/02/2022 per genericità della richiesta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; rimangono in vigore gli adempimenti relativi alla detenzione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che configura il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte interpreta la partecipazione in senso dinamico-funzionale: non è necessario che il singolo compia atti esecutivi, basta l'adesione consapevole e la compenetrazione organica con il sodalizio

  • art. 292 cod. proc. pen.

    La norma impone specifici requisiti di motivazione e valutazione autonoma degli elementi solo per l'ordinanza genetica emessa inaudita altera parte; il riesame conserva limiti nel sindacato di legittimità e non richiede la stessa autonoma rivalutazione degli indizi

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Si applica la presunzione rafforzata in tema di esigenze cautelari per il reato associativo: in presenza di gravi indizi per associazione mafiosa il giudice non deve provare i pericoli di fuga o reiterazione se non vi sono elementi oggettivi che dimostrino la rescissione del vincolo con il sodalizio

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Censura sui motivi di ricorso in Cassazione relativi alla motivazione e alla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ritiene tali censure manifestamente infondate ove riguardino apprezzamenti di merito non sindacabili

  • art. 173 cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti della devoluzione in Cassazione (articolazione dei motivi di ricorso); la Corte segnala che alcune deduzioni non sono ammissibili in sede di legittimità

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali evocate dalla difesa; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza relativa a presunte violazioni di norme procedurali richiamate

  • disposizioni emergenziali processuali

    d.l. 28/10/2020 n.137 art.23 comma 8 e d.l. 10/04/2021 n.44 art.1 e d.l. 30/12/2021 n.228 art.16

    Richiamate in relazione alla mancata richiesta di discussione orale e alla produzione di conclusioni scritte; la Corte ha proceduto con le conclusioni pervenute senza discussione orale

Massime di principio

  • In impugnazioni di provvedimenti di riesame la Corte di legittimità ha limiti: non è ammessa una completa rivalutazione degli elementi di fatto e degli indizi, salvo vizi di motivazione che siano palesemente illogici, incompleti o apparenti.
  • Per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) la prova della partecipazione può basarsi su un ruolo "dinamico-funzionale" e sulla compenetrazione organica nel sodalizio; non è necessaria la prova che il singolo abbia compiuto atti esecutivi delle condotte tipiche per integrare il pericolo presunto.
  • La presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, facilita l'adozione della custodia cautelare per reati associativi mafiosi salvo che l'indagato non dimostri elementi concreti e specifici che attestino la rottura del vincolo associativo.
  • Intercettazioni, captazioni informatiche e dichiarazioni di collaboratori, se coerenti e integrate, possono costituire base probatoria sufficiente per ritenere sussistenti gravi indizi di appartenenza mafiosa.
  • Richieste processuali generiche (es. rinvio per acquisire atti non specificati) vengono frequentemente respinte; le istanze devono indicare con precisione la rilevanza dell'atto richiesto rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato.
  • In sede di cassazione le doglianze devono essere formulate nei limiti della devoluzione e con riferimento a vizi di diritto o motivazione, non a semplici argomentazioni di merito già valutate dal giudice di merito.

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