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Sentenza

Sentenza n. 1780/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 367/2015, pubblicata in data 22.01.2015, emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, sez. IV bis, passata in giudicato il 22.07.2015.

Giustizia amministrativa202504440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia o mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 367/2015

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Napoli, sez. IV bis, n. 367/2015, pubblicata il 22 gennaio 2015 e passata in giudicato il 22 luglio 2015. Nel corso della camera di consiglio, il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di irricevibilità derivante dal tardivo deposito del ricorso. Il ricorso era stato notificato il 9 luglio 2025, ma depositato soltanto l’8 settembre 2025. Secondo il Collegio, nel giudizio di ottemperanza opera il dimezzamento dei termini processuali previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a.; non essendo applicabile al deposito l’eccezione prevista per la notificazione del ricorso introduttivo nei giudizi di primo grado, il deposito avrebbe dovuto avvenire entro quindici giorni dal perfezionamento della notificazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso per tardività del deposito. Ha ritenuto applicabile al giudizio di ottemperanza il termine processuale dimidiato di quindici giorni per il deposito del ricorso, decorrente dal perfezionamento della notificazione per il ricorrente. Poiché il ricorso, notificato il 9 luglio 2025, è stato depositato l’8 settembre 2025, il termine risultava ampiamente superato. La questione è stata rilevata d’ufficio, previa segnalazione alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune intimato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale è stato proposto il ricorso.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    nei giudizi di ottemperanza “tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti […]”

    Il dimezzamento riguarda tutti i termini processuali del giudizio di ottemperanza, salvo l’eccezione espressamente prevista per i termini di notificazione degli atti introduttivi e assimilati nei giudizi di primo grado; l’eccezione non si estende al termine per il deposito del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio dopo averla segnalata alle parti per consentire il contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il termine per il deposito del ricorso è soggetto al dimezzamento previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a.; per il ricorso notificato dal ricorrente in primo grado il termine è quindi di quindici giorni, salvo che il testo applicabile preveda diversamente.
  • L’eccezione al dimezzamento prevista dall’art. 87, comma 3, c.p.a. per il termine di notificazione del ricorso introduttivo nei giudizi di primo grado non si applica al termine processuale per il deposito del ricorso.
  • Il mancato deposito del ricorso in ottemperanza entro il termine dimidiato comporta l’irricevibilità dell’impugnazione per tardività.
  • La rilevazione d’ufficio della tardività o di altra causa di inammissibilità richiede che il giudice segnali previamente la questione alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assicurando il contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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