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Sentenza

Sentenza n. 136/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - dell'ordinanza n. 16 del 6 luglio 2022 del Comune di Gropparello di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso (art. 31 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.); - del provvedimento datato 17 luglio 2023 di revoca dell'atto di avvio del procedimento di revoca di cui alla nota Comune di Gropparello prot. n. 6807 del 29 settembre 2022 con oggetto “ordinanza n. 16 del 06/07/2022 di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso (art. 31 d.p.r. n. 380/2001) e s.m.i.”.

Giustizia amministrativa202300306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di sgombero, acquisizione gratuita al patrimonio comunale e immissione in possesso ex art. 31 d.P.R. 380/2001, nonché diniego di autotutela formalmente adottato come revoca dell’avvio del procedimento di revoca

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 16 del 6 luglio 2022, relativa allo sgombero, all’acquisizione al patrimonio comunale e all’immissione in possesso di un immobile e della relativa area a seguito della mancata demolizione di opere abusive, nonché il provvedimento del 17 luglio 2023 con cui il Comune ha revocato l’avvio del procedimento di revoca della medesima ordinanza. In via preliminare, il ricorrente ha contestato la tardività dell’impugnazione, deducendo di non avere ricevuto la notifica dell’ordinanza perché residente all’estero e sostenendo che l’avvio del procedimento di revoca avesse ingenerato un legittimo affidamento sulla rimozione dell’atto, differendo il momento utile per impugnarlo. Ha inoltre sostenuto che il mandato difensivo conferito in un giudizio civile non dimostrasse la piena conoscenza dell’ordinanza. Nel merito, con riferimento al diniego di autotutela, ha dedotto violazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, sostenendo che il Comune non avesse considerato il difetto genetico dell’ordinanza acquisitiva e che questa contenesse errori nell’individuazione dei mappali e dell’immobile acquisito, includendo un edificio diverso da quello oggetto dell’ordine di demolizione. Ha richiamato la natura costitutiva dell’individuazione dell’area da acquisire e l’illegittimità dell’acquisizione di un immobile ulteriore e lecito. Ha infine dedotto eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, sostenendo che il procedimento di riesame avrebbe dovuto concludersi con l’eliminazione dell’ordinanza acquisitiva e che l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione avrebbe richiesto il contraddittorio e la notifica agli interessati. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, sostenuto la natura meramente dichiarativa e vincolata dell’ordinanza acquisitiva, l’avvenuta acquisizione ex lege e la natura meramente irregolare o materiale degli errori indicati. I proprietari confinanti, intervenuti ad opponendum e denuncianti dell’abuso, hanno eccepito anche il difetto di legittimazione attiva e la tardiva consolidazione degli effetti dell’ordinanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione dell’ordinanza acquisitiva. Il ricorrente aveva dichiarato nella nota del 1° agosto 2022 di avere conosciuto l’ordinanza n. 16, sicché tale data costituiva il dies a quo per l’impugnazione. La successiva pendenza del procedimento di riesame non sospendeva l’efficacia dell’atto e non determinava un affidamento idoneo a differire il termine decadenziale; l’esito favorevole del riesame era solo eventuale. Poiché il ricorso era stato notificato il 17 ottobre 2023, esso era tardivo anche considerando l’incremento del termine previsto per i residenti all’estero dall’art. 41, comma 5, c.p.a. Il TAR ha ritenuto ammissibile l’intervento ad opponendum dei proprietari confinanti, precisando che nelle controversie promosse dai destinatari di sanzioni edilizie i confinanti non sono controinteressati necessari in senso tecnico, ma possono intervenire in quanto titolari di un interesse di fatto. Ha quindi esaminato e respinto le censure rivolte al provvedimento del 17 luglio 2023. L’ordinanza acquisitiva ex art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 ha natura vincolata, dichiarativa e ricognitiva: l’acquisizione si produce automaticamente per legge alla scadenza del termine di novanta giorni senza demolizione, mentre l’ordinanza si limita a darne atto. L’accertamento dell’inottemperanza non richiede uno specifico contraddittorio. L’erroneo richiamo all’ordinanza di demolizione del 2018, sostituita da quella del 2019, è stato qualificato come mera irregolarità non invalidante, anche perché sull’efficacia dell’ordine del 2019 si era formato il giudicato. Gli errori catastali sono stati ritenuti un refuso materiale: la motivazione dell’ordinanza consentiva di individuare agevolmente il manufatto e l’ambito territoriale interessati, mentre l’effetto acquisitivo restava perimetrato dall’ordine di demolizione. Il diniego di autotutela non presentava quindi i vizi dedotti e le relative doglianze sono state respinte. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Comune, liquidate in 3.000 euro oltre accessori; le spese nei confronti degli intervenienti sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

    L’acquisizione del bene e dell’area si produce automaticamente ex lege allo spirare del termine di novanta giorni senza demolizione; il successivo provvedimento comunale è vincolato, dichiarativo e ricognitivo.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine per impugnare decorre dalla piena conoscenza dell’atto; la dichiarazione del ricorrente del 1° agosto 2022 ha individuato il dies a quo, rendendo tardivo il ricorso notificato il 17 ottobre 2023.

  • art. 41, comma 5, c.p.a.

    L’incremento del termine per i residenti all’estero non impedisce la tardività dell’impugnazione quando il ricorso sia comunque proposto oltre il termine decorrente dalla piena conoscenza.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La mera pendenza di un procedimento di riesame o di revoca non sospende l’efficacia dell’atto originario e non differisce il termine per impugnarlo; nel caso concreto non sussistevano i presupposti per la rimozione dell’ordinanza acquisitiva.

  • art. 13, comma 3, l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004

    La disposizione regionale è richiamata in relazione all’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, nei limiti previsti dall’art. 31 d.P.R. 380/2001.

Massime di principio

  • L’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 ha natura vincolata, dichiarativa e ricognitiva: l’effetto acquisitivo si produce automaticamente ex lege alla scadenza del termine di novanta giorni assegnato per la demolizione, in caso di inottemperanza.
  • L’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, quando si limita a constatare il mancato ripristino dello stato dei luoghi, non richiede necessariamente un previo contraddittorio con il responsabile dell’abuso.
  • La pendenza di un procedimento di annullamento o revoca in autotutela non sospende, di per sé, l’efficacia dell’atto originario né differisce il termine per impugnarlo; l’eventuale rimozione dell’atto costituisce un esito meramente eventuale, salvo un espresso provvedimento sospensivo.
  • L’erroneo richiamo nell’ordinanza acquisitiva a un precedente ordine di demolizione, quando quest’ultimo sia stato sostituito da un successivo ordine efficace e il contenuto sostanziale dell’obbligo non sia contestato, costituisce una mera irregolarità non invalidante.
  • L’errore materiale nell’indicazione catastale non determina l’illegittimità dell’ordinanza acquisitiva quando la lettura complessiva dell’atto consenta di identificare senza ambiguità il manufatto e l’area effettivamente interessati dall’ordine di demolizione.
  • Nelle controversie promosse dal destinatario di una sanzione edilizia, il proprietario confinante che trae vantaggio dalla demolizione non è, di regola, un controinteressato necessario in senso tecnico, ma può intervenire ad opponendum in quanto titolare di un interesse di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunaleOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDecadenza e tardivitàAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietàVizi formali non invalidanti

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