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Ordinanza

Ordinanza n. 2686/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento a) della deliberazione 27 maggio 2025 - 225/2025/R/idr, recante «Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI), per le annualità 2022-2023. Risultati finali», adottata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella riunione del 27 maggio 2025, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 20 giugno 2025 e trasmessa a mezzo PEC il 26 giugno 2025; b) della nota della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale dell'ARERA Prot. 28738/2025 del 23 aprile 2025, recante «esiti delle verifiche di ammissibilità svolte nell'ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della Regolazione della Qualità Tecnica del servizio Idrico integrato (RQTI) avviato con deliberazione 39/2024/R/IDR»; c) di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente.

Giustizia amministrativa202503451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA n. 225/2025/R/idr, nota sugli esiti delle verifiche di ammissibilità e atti connessi, relativi all'esclusione dai premi per la qualità tecnica del servizio idrico e all'applicazione di una penale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione ARERA relativa al meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico per le annualità 2022-2023, contestando l'esclusione dall'attribuzione dei premi riferiti ai macro-indicatori M1, M2, M3 e l'applicazione di una penale di euro 144.317,00, con svariati motivi di ricorso. Il ricorso era stato notificato soltanto ad alcuni gestori e non a tutti i gestori destinatari delle premialità indicate nell'allegato B della deliberazione. Poiché l'eventuale accoglimento delle censure avrebbe potuto determinare il ricalcolo in diminuzione dei premi riconosciuti agli altri gestori, questi ultimi sono stati ritenuti controinteressati anche in senso sostanziale.

La decisione

Il TAR, senza definire il merito, ha ritenuto che le censure non fossero allo stato implausibili e ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i gestori destinatari delle premialità individuati nell'allegato B, tavole 2, 3, 8 e 10, della deliberazione impugnata. Il Collegio ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, da effettuarsi mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARERA dell'avviso e del testo integrale del ricorso e dell'ordinanza, con indicazione dei dati processuali, degli atti impugnati e dei controinteressati. La notificazione deve essere eseguita entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, a pena di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; la prova deve essere depositata entro quindici giorni dall'adempimento. ARERA deve mantenere la documentazione pubblicata sull'home page sino alla sentenza definitiva di primo grado e rilasciare un attestato dell'avvenuta notificazione. L'udienza pubblica di merito è stata rinviata a una data da fissare entro il primo trimestre del 2027.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati necessari.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale base per disporre l'integrazione del contraddittorio quando le censure non risultino manifestamente implausibili.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Prevede, secondo quanto indicato nell'ordinanza, l'improcedibilità del gravame in caso di mancato adempimento dell'incombente processuale.

  • art. 28 RQTI allegato alla deliberazione n. 917/2017/R/IDR

    l'entità dei premi riconosciuti dipende dal numero dei gestori ammessi

    La possibile riammissione di un gestore escluso può comportare il ricalcolo in diminuzione dei premi attribuiti agli altri gestori; questi, pertanto, sono controinteressati sostanziali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione di un atto che distribuisce premi o incentivi tra una pluralità di destinatari, sono controinteressati sostanziali tutti i beneficiari il cui trattamento economico potrebbe essere ridotto dall'eventuale accoglimento del ricorso e dal conseguente ricalcolo della misura dei benefici.
  • Quando l'accoglimento delle censure può incidere sulla posizione economica di una pluralità numerosa di controinteressati difficilmente reperibili, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con accessibilità al ricorso e al provvedimento giudiziale.
  • La mancata esecuzione, entro il termine perentorio assegnato, dell'integrazione del contraddittorio autorizzata dal giudice comporta l'improcedibilità del ricorso, ove previsto dall'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Servizio idrico integratoIstruttoria processuale
RamiAutorità indipendenti e regolazioneServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

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