Ordinanza n. 13/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca di due nulla osta al lavoro subordinato e rigetto dell’istanza di riesame
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato i due provvedimenti prefettizi del 23 settembre 2025 con cui erano stati revocati i nulla osta al lavoro subordinato rilasciati in favore di due lavoratori stranieri, nonché la successiva reiezione dell’istanza di riesame, chiedendone la sospensione cautelare. A sostegno della domanda ha contestato, tra l’altro, la contraddittorietà tra i provvedimenti di revoca e dieci atti del 23 maggio 2025, qualificati dalla ricorrente come ulteriori nulla osta; ha dedotto di possedere la capacità economica necessaria all’assunzione; ha lamentato l’anomalia dei tempi procedimentali e la lesione del legittimo affidamento nella permanenza dei nulla osta; ha prospettato il rischio di licenziamento e allontanamento dei lavoratori stranieri nonché un grave pregiudizio per l’attività aziendale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto, a un sommario esame, che non vi fosse contraddizione tra i provvedimenti impugnati e gli atti del 23 maggio 2025, qualificati non come nulla osta ma come comunicazioni rese ai sensi dell’art. 27, comma 1-ter, d.lgs. 286/1998. Ha inoltre rilevato che la società non aveva dimostrato adeguatamente la propria capacità economica, avendo prodotto soltanto un conto economico provvisorio relativo al primo semestre 2025, privo di ufficialità e non riferito all’annualità rilevante, individuata nel 2024. Il Collegio ha escluso anche l’anomalia dei tempi procedimentali, poiché la comunicazione di avvio era stata effettuata il 22 gennaio 2025, meno di tre mesi dopo l’emissione dei nulla osta. Ha ritenuto non configurabile un legittimo affidamento sulla loro permanenza, trattandosi della verifica di un requisito legale riferibile alla stessa società. Quanto al periculum, il rischio di licenziamento e allontanamento è stato considerato pregiudizio riferibile ai lavoratori e non alla ricorrente; il pregiudizio per l’attività aziendale è stato invece ritenuto genericamente allegato e non dimostrato. La società è stata condannata alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 27, comma 1-ter, d.lgs. 286/1998
comunicazioni ai sensi dell’art. 27, comma 1 ter, d.lgs. 286/1998
Gli atti del 23 maggio 2025 sono stati qualificati come comunicazioni previste da tale disposizione, e non come nulla osta al lavoro subordinato.
art. 55 c.p.a.
Applicato quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare; la domanda è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la qualificazione giuridica degli atti amministrativi deve essere verificata sulla base del loro effettivo contenuto e della disciplina applicabile: comunicazioni previste dall’art. 27, comma 1-ter, d.lgs. 286/1998 non possono essere equiparate a nulla osta al lavoro subordinato in assenza di elementi contrari.
- La capacità economica del datore di lavoro, quando costituisce requisito legale per il rilascio o la permanenza del nulla osta al lavoro subordinato, deve essere comprovata mediante documentazione attendibile, ufficiale e riferita all’annualità rilevante; un conto economico provvisorio e non ufficiale relativo a un periodo diverso non è sufficiente, almeno nella valutazione cautelare.
- Non sussiste un legittimo affidamento sulla permanenza di un nulla osta quando la sua revoca dipende dalla mancanza di un requisito previsto dalla legge e riferibile alla condotta o alla situazione del beneficiario del provvedimento.
- In sede cautelare, il periculum in mora deve riguardare una posizione giuridica della parte ricorrente ed essere specificamente allegato e dimostrato; il pregiudizio meramente generico per l’attività aziendale non è sufficiente, mentre il pregiudizio direttamente riferibile ai lavoratori non dimostra da solo il periculum del datore di lavoro.
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