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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26366/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 emesso nei confronti di una società che gestiva una casa di cura in convenzione con la Regione Sicilia. L'Ufficio, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza, aveva rettificato il reddito imponibile IRES e IRAP assumendo che, per il principio di competenza, dovessero essere tassati nell'esercizio in cui le prestazioni erano state rese anche i corrispettivi relativi a prestazioni sanitarie eseguite oltre il limite del budget assegnato dall'ASP di Palermo, cioè le prestazioni c.d. extra-budget. La CTR aveva accolto l'appello della società; l'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 88 e 109 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2423-bis c.c., sostenendo che la remunerazione delle prestazioni extra-budget fosse comunque collegata al contratto con l'ASP e che, pertanto, i relativi ricavi fossero già certi e oggettivamente determinabili nell'esercizio di competenza. La società ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata, e prima ancora ha escluso come insussistente l'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità, la censura dell'Agenzia. Ha confermato l'orientamento secondo cui, per le strutture sanitarie convenzionate con il SSN, i ricavi derivanti da prestazioni extra-budget non sono assoggettabili al principio generale di competenza finché non intervengano il riconoscimento e la quantificazione secondo le modalità previste dalla convenzione, poiché prima di allora mancano i requisiti di certezza dell'esistenza del credito e di oggettiva determinabilità dell'ammontare. Il ricorso è stato quindi rigettato; l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente. È stato inoltre precisato che, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • artt. 83, 88 e 109 del d.P.R. n. 917/1986

    Sono invocati dall'Agenzia a sostegno della tesi secondo cui i ricavi delle prestazioni extra-budget dovrebbero concorrere per competenza nell'esercizio in cui le prestazioni sono rese.

  • art. 2423-bis c.c.

    È richiamato dall'Amministrazione come norma civilistica coerente con la rilevazione per competenza dei ricavi; la Corte però esclude l'applicazione automatica del principio nel caso delle prestazioni extra-budget per mancanza di certezza e determinabilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la memoria difensiva depositata dalla controricorrente in prossimità dell'adunanza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude la sua applicazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate soccombente, perché amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel reddito d'impresa, il principio di competenza non opera automaticamente per ricavi derivanti da prestazioni rese oltre i limiti quantitativi di una convenzione con il Servizio sanitario nazionale, quando il credito non sia ancora certo nell'an e nel quantum.
  • Per le prestazioni sanitarie extra-budget, la rilevanza fiscale del corrispettivo è subordinata al previo riconoscimento e alla quantificazione secondo le modalità stabilite dalla convenzione, poiché solo allora il credito presenta i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità.
  • Quando la pretesa creditoria dipende dal rispetto di un tetto di spesa imposto alla pubblica amministrazione, grava sulla struttura sanitaria l'onere di provare l'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra-budget.
  • In sede di legittimità, la censura fondata sul principio di competenza deve confrontarsi con la specifica disciplina convenzionale e con la concreta esigibilità del credito, non potendo assumere rilievo la sola esecuzione materiale della prestazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioInadempimento
RamiTributiObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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