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Sentenza

Sentenza del 17/01/2018 n. 975 - Corte di Cassazione

Imposte di registro, ipotecarie e catastali - Trust - Trasferimento di immobile - Beni attribuiti al trust - Regime di tassazione residuale - Art. 11 Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131 del 1986 - Imposta in misura fissa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e l'avviso di rettifica e liquidazione con cui erano state richieste imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura proporzionale per il trasferimento di immobili a un trustee. Hanno dedotto, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, vizi motivazionali e probatori della sentenza, nonché la violazione delle norme fiscali applicabili, sostenendo che il trasferimento al trustee era gratuito, temporaneo e funzionale alla segregazione dei beni, senza arricchimento del trustee e con attribuzione definitiva rinviata ai beneficiari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi relativi all'ammissibilità dell'appello dell'Agenzia, ma ha accolto il terzo, quarto e quinto motivo. Ha rilevato che la CTR aveva motivato in modo apparente e non aveva esaminato concretamente l'atto istitutivo del trust e il rogito di trasferimento. La Corte ha affermato che, in linea generale, la dotazione patrimoniale del trust, quando è gratuita, transitoria e priva di effetti traslativi definitivi, non costituisce un trasferimento patrimoniale imponibile in misura proporzionale: si applica l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131 del 1986, nonché l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa. L'imposizione proporzionale è invece collegata all'attribuzione definitiva dei beni ai beneficiari. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la natura concreta del trust e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 11 Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131 del 1986

    Prevede il regime residuale dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti non riconducibili alle fattispecie soggette a imposizione proporzionale, quando la dotazione del trust non produce un trasferimento patrimoniale definitivo.

  • Art. 9 Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131 del 1986

    Non si applica automaticamente al trasferimento di beni al trustee: la norma riguarda gli atti diversi aventi contenuto patrimoniale oneroso. La gratuità della dotazione e l'assenza di un arricchimento del trustee escludono, in linea di principio, l'imposta proporzionale prevista da tale disposizione.

  • Art. 20 DPR n. 131 del 1986

    L'imposta deve essere determinata in base alla natura intrinseca e agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, valorizzando la funzione concreta della dotazione e non soltanto la formale intestazione dei beni al trustee.

  • D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1 e art. 4 della Tariffa allegata

    Per gli atti soggetti a trascrizione ma non produttivi di un effetto traslativo definitivo, l'imposta ipotecaria si applica in misura fissa.

  • D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, comma 2

    L'imposta catastale si applica in misura fissa quando manca un trasferimento definitivo della proprietà o di altro diritto reale imponibile in misura proporzionale.

  • Art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dalla legge n. 364 del 1989

    Rileva ai fini della qualificazione del trust come rapporto nel quale i beni sono affidati al trustee per essere amministrati nell'interesse dei beneficiari e restano segregati rispetto al patrimonio del trustee e del disponente.

  • D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47 e 49, convertito dalla legge n. 286 del 2006

    La disciplina che ha assoggettato a imposta anche la costituzione di vincoli di destinazione non era applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata, relativa a un atto del 2003.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22, 53 e 61

    La Corte ha escluso l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, precisando che l'omessa attestazione di conformità dell'atto depositato rispetto a quello notificato non determina autonomamente l'inammissibilità, salvo l'effettiva difformità dei due atti.

Massime di principio

  • Nel trust, il trasferimento iniziale dei beni al trustee non comporta necessariamente un trasferimento definitivo della ricchezza: se è gratuito, funzionale alla segregazione e destinato alla successiva attribuzione ai beneficiari, può essere soggetto a imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
  • La tassazione proporzionale dovrebbe essere collegata al momento in cui i beni vengono attribuiti definitivamente ai beneficiari, perché è allora che si realizza l'effettivo trasferimento patrimoniale e l'eventuale arricchimento.
  • Per stabilire il regime fiscale non basta considerare l'intestazione formale dei beni al trustee: occorre esaminare l'atto istitutivo, le clausole sulla gestione, la segregazione, la durata, gli obblighi del trustee e le modalità di attribuzione finale.
  • L'assenza di un termine rigido per la restituzione o il trasferimento dei beni non esclude di per sé la natura fiduciaria e transitoria del trust; la transitorietà può risultare dalla struttura complessiva del rapporto e dalla destinazione ai beneficiari.
  • La disciplina fiscale applicabile deve essere individuata anche in base alla data dell'atto: norme successive, come quelle introdotte nel 2006 sui vincoli di destinazione, non possono essere applicate retroattivamente.
  • Il principio non significa che ogni trust sia automaticamente tassato in misura fissa: se l'atto realizza un trasferimento definitivo o un effettivo arricchimento immediato, può trovare applicazione la tassazione proporzionale prevista dalla disciplina vigente.

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