Cassazione Civile, Ordinanza n. 12188/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso di parte dell’IRPEF trattenuta sui redditi da lavoro dipendente percepiti negli anni 2011-2014, assumendo di avere diritto alle agevolazioni fiscali previste per il rientro dei lavoratori in Italia dalla legge n. 238 del 2010. Secondo la sua prospettazione, il reddito avrebbe dovuto concorrere alla base imponibile solo nella misura del 30%, con conseguente diritto alla restituzione dell’eccedenza versata. L’istanza era stata respinta per silentium e, nei giudizi di merito, era stato ritenuto che mancasse il requisito della "nuova assunzione in Italia" e che il trasferimento della residenza fosse avvenuto oltre il termine previsto. Nel ricorso per cassazione è stata denunciata, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, commi 1, lett. a), e 2, della legge n. 238 del 2010: con una prima censura si contestava l’esclusione del beneficio per difetto di nuova assunzione, sostenendo che fosse irrilevante il rapporto tra le società estera e italiana; con una seconda censura si contestava l’aver dato rilievo alla residenza anagrafica anziché ai concetti civilistici di domicilio e residenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la prima censura perché la decisione di merito aveva escluso, in fatto, non già la diversa soggettività tra società del gruppo, ma proprio l’esistenza di una nuova assunzione: secondo la CTR, il lavoratore aveva semplicemente continuato a prestare attività per la medesima società, passando da una sede estera a una sede italiana. La Corte ha quindi affermato che la norma agevolativa richiede, in base al suo tenore letterale, l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro in Italia, requisito non riscontrato nel caso concreto. Inoltre, ha rilevato che le doglianze del ricorrente miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla seconda censura, la Corte l’ha dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché la sentenza impugnata si reggeva anche su un’autonoma ratio decidendi, già ritenuta immune da censure: l’assenza di nuova assunzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
"violazione e/o falsa applicazione"
La doglianza è ammissibile solo se investe realmente l’interpretazione o l’applicazione della norma, non se mira a una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 2, commi 1, lett. a) e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 238
"i cittadini dell'Unione europea [...] i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività"
Il beneficio fiscale presuppone l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro in Italia; se il lavoratore prosegue il rapporto con la stessa società, anche trasferendosi tra sedi diverse, il requisito dell’assunzione non è integrato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
"ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali previste per il rientro dei lavoratori in Italia richiedono la sussistenza congiunta dei presupposti espressamente indicati dalla norma, tra cui la nuova assunzione in Italia e il trasferimento del domicilio e della residenza entro il termine previsto.
- Quando il giudice di merito accerta che vi è stato un semplice trasferimento del dipendente da una sede estera a una sede italiana della medesima società, senza instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, il requisito dell’"assunzione in Italia" non è integrato.
- In cassazione, la denuncia di violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti o delle prove, riservata al giudice di merito.
- Se la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse non viene validamente censurata, le doglianze relative alle altre ragioni diventano inammissibili per difetto di interesse, perché comunque non potrebbero condurre alla cassazione della decisione.
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