Sentenza n. 9540/2026 - Roma, Sezione 3Q
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, intitolato “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute, di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - ove occorra, della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Biomed Device s.r.l. in data 23/2/2023: - della Determinazione n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, recante “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”, pubblicata sul Bollettino Speciale n. 177 del 14 dicembre 2022 della Regione Abruzzo; - dell'Allegato A al predetto decreto, recante l'elenco della quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore; - degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale. C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Biomed Device s.r.l. in data 23/2/2023: - della determinazione dirigenziale n. 2426 del 14 dicembre 2022, della direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - della relativa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014, pubblicata dalla Regione Piemonte sul proprio sito istituzionale e nel Supplemento Ordinario n. 4, del Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 novembre 2022; - dell'allegato alla suddetta determinazione recante l'elenco degli importi a carico delle singole aziende per gli anni 2015-2018; - delle deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie regionali con le quali, come previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; - degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale. D) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Biomed Device s.r.l. in data 24/2/2023: - della Determinazione della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale n. 10 del 12 dicembre 2022, recante “Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216; - dell'Allegato A alla predetta determinazione, recante l'“elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - dell'Allegato B alla predetta determinazione, recante l'indicazione del fatturato e del pay back per ogni azienda e ogni anno di riferimento; - dell'Allegato C alla predetta determinazione, recante le modalità per il versamento degli importi richiesti a titolo di pay back; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano, ma di contenuto allo stato non conosciuto, con le quali è stato validato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012; - degli atti e dei provvedimenti già impugnati con il ricorso principale. E) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Biomed Device d.r.l. il 24/2/2023: per l'annullamento - del Decreto del Direttore del dipartimento salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Marche; - della relativa comunicazione del 14 novembre 2022 di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990; - dell'Allegato A al predetto decreto, recante “Elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano”; - degli atti e dei provvedimenti già impugnati con il ricorso principale. F) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Biomed Device S.r.l. il 24/2/2023: - del Decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022 recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, co. 9 bis del DL 78/2015”; - della relativa comunicazione di avvio del procedimento inviata dalla Regione Toscana ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990; - degli allegati al suddetto Decreto relativi a Elenco importi dovuti per l'anno 2015, Elenco importi dovuti per l'anno 2016, Elenco importi dovuti per l'anno 2017, Elenco importi dovuti per l'anno 2018, Riepilogo importi dovuti 2015-2018; - della nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta, pubblicata sul sito della Regione; - delle deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dell'ESTAR, con le quali, come previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; - degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di certificazione, determinazione e riparto degli oneri di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, gli atti presupposti e gli atti regionali applicativi adottati da Abruzzo, Piemonte, Puglia, Marche e Toscana, comprensivi degli elenchi degli importi dovuti, dei dati di fatturato, delle modalità di versamento e degli atti di validazione e certificazione dei fatturati. Dal testo risultano contestati in via complessiva gli atti applicativi della disciplina sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; non sono invece specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente. In pendenza del giudizio è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto l'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e ha collegato all'integrale versamento la preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali relative agli anni 2015-2018. La società ha dichiarato di avere effettuato il pagamento delle somme ridotte e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso per motivi aggiunti contro il provvedimento della Regione Toscana, poiché la Regione aveva depositato l'attestazione dell'avvenuto pagamento, da parte della società, delle somme ridotte previste dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025. Quanto al ricorso introduttivo e agli altri motivi aggiunti contro le restanti Regioni, il Collegio ha dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: la dichiarazione della ricorrente, corredata dalle ricevute di pagamento, è stata ritenuta sufficiente, anche in assenza dell'attestazione regionale, in ragione della stretta analogia delle fattispecie. Il TAR ha ritenuto prevalente l'applicazione della disciplina sopravvenuta rispetto alla questione di giurisdizione rilevata d'ufficio con riguardo ai motivi aggiunti. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina richiamata quale base degli obblighi di ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Individua i provvedimenti regionali e provinciali relativi agli oneri di ripiano e le conseguenze dell'inadempimento, richiamati dalla disciplina sopravvenuta.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...].
Il pagamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina, secondo il caso, la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse nei giudizi pendenti.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale ulteriore fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Presidente di assegnare alle parti un termine per memorie sulla possibile questione di difetto di giurisdizione rilevata d'ufficio.
Massime di principio
- Il pagamento integrale della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 per gli obblighi di payback sui dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi a tali annualità.
- Quando la Regione interessata attesta l'avvenuto pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta, il giudizio contro il provvedimento regionale di determinazione degli oneri di ripiano deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese secondo la previsione legislativa.
- Anche in assenza dell'attestazione regionale, la dichiarazione dell'azienda fornitrice di avere effettuato il pagamento, se accompagnata dalle relative ricevute e riferita a fattispecie analoghe, può giustificare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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