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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08716/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza di appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità e la condanna alla pena detentiva e pecuniaria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per un reato previsto dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497/1974, commesso in San Cipriano d'Aversa il 17/10/2020, condannandolo a un anno e due mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa. Nel ricorso per cassazione si contestava, in sostanza, la motivazione sulla non esclusività dell'accesso alla dependance da parte dell'imputato, sostenendo che tale circostanza escludesse o indebolisse il quadro probatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era completa e логica nel ritenere non decisiva quella deduzione, e che il motivo di ricorso era generico e aspecifico perché non si confrontava con la ratio decidendi, limitandosi a sollecitare una diversa valutazione degli stessi fatti.

Norme richiamate

  • artt. 10 e 14 L. 497/1974

    Disposizioni poste a base della responsabilità penale confermata in appello; dal testo non è possibile ricavare con precisione la specifica qualificazione del fatto oltre al richiamo normativo.

  • art. 616 c.p.p.

    È il riferimento implicito alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in censure generiche o aspecifiche, prive di reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non può essere dedotta validamente in sede di legittimità una mera richiesta di rivalutazione del merito e degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di appello.
  • La circostanza che un accesso al luogo del fatto non sia esclusivo, da sola, non è idonea a scardinare un quadro probatorio ritenuto complessivamente solido dal giudice di merito, se la motivazione affronta puntualmente la deduzione difensiva.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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