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Sentenza

Sentenza n. 462/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza n. 521/2025 del Tribunale di Agrigento, notificata in data 10/04/2025, nell'ambito del proc. n. 2530/2024.

Giustizia amministrativa202501490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 521/2025 del Tribunale di Agrigento, recante condanna al pagamento di euro 620,40, oltre interessi legali, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 521/2025 del Tribunale di Agrigento, notificata all'amministrazione il 10 aprile 2025, con la quale era stato ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento di euro 620,40, oltre interessi legali, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto sia l'ordine di esecuzione sia la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato l'8 agosto 2025, nonché il rispetto degli adempimenti preliminari per la proponibilità dell'azione: notificazione del titolo all'amministrazione il 10 aprile 2025 e notificazione del ricorso in ottemperanza il 27 agosto 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti il giudicato e tutti i presupposti processuali per l'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di corrispondere integralmente le somme riconosciute dal titolo, comprensive degli accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla presentazione dell'istanza della ricorrente, senza compenso aggiuntivo. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo tardivo oppure, in mancanza, fino al momento di efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza; il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha verificato il decorso prima della proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È richiamato, applicato analogicamente, per escludere un compenso ulteriore al commissario ad acta in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione e siano stati rispettati gli adempimenti preliminari, incluso il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
  • In sede di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può ordinare all'amministrazione l'integrale adempimento del titolo entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, previa istanza dell'interessato, in caso di persistente inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute dal giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza sino all'adempimento spontaneo tardivo oppure, in mancanza, sino alla decorrenza dell'efficacia della nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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