Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 292 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento - Art. 12, comma 7, l. 212/2000 - Obbligo del contraddittorio - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo agli anni 2007-2009, contestando anzitutto la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 per mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo e mancata redazione di un processo verbale di constatazione prima dell'emissione dell'atto. Nel merito ha contestato i recuperi fiscali relativi a operazioni con il consorzio partecipato, fatture ritenute inesistenti o non inerenti, costi per pranzi, relazioni esterne e alberghi, nonché costi per carburante. La società ha sostenuto che le operazioni consortili erano effettive, documentate e inerenti all'attività, che alcune irregolarità erano state corrette con note di credito e che le fatture del carburante riguardavano mezzi d'opera non circolanti su strada.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha escluso l'esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati quando non vi sia stato accesso presso la sede dell'impresa. Ha tuttavia accolto parzialmente l'appello nel merito: ha riconosciuto la fondatezza delle giustificazioni relative ai rapporti con il consorzio, all'operazione corretta mediante nota di credito, alle operazioni del fornitore G.I. e agli acquisti di carburante destinati ai mezzi d'opera. Ha invece confermato il recupero dei costi per pranzi e relazioni esterne e delle spese per alberghi, ritenendo insufficiente la prova della loro inerenza. La sentenza di primo grado è stata quindi parzialmente riformata, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il contraddittorio preventivo è previsto nei casi di accesso, ispezione o verifica presso la sede del contribuente.

    La norma non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio procedimentale per ogni accertamento relativo a tributi non armonizzati. La garanzia opera, secondo la decisione, quando l'attività di verifica si è svolta mediante accesso presso la sede dell'impresa.

  • Art. 109 del TUIR

    I costi sono deducibili soltanto se certi, documentati e inerenti all'attività d'impresa. Nel caso concreto, i costi consortili e quelli per carburante sono stati ritenuti adeguatamente giustificati, mentre pranzi, relazioni esterne e alberghi sono rimasti privi di prova sufficiente dell'inerenza.

  • Art. 164 del TUIR

    La disciplina dei costi relativi ai veicoli richiede una corretta documentazione e il collegamento con l'attività d'impresa. La Commissione ha ritenuto convincenti le spiegazioni della società circa il carburante destinato a mezzi d'opera non abilitati alla circolazione stradale, per i quali non era possibile indicare la targa.

  • Decreto legislativo n. 158/2015

    È stato richiamato dall'Ufficio per l'applicazione del principio del favor rei in materia sanzionatoria, ma il passaggio fornito non indica uno specifico effetto decisorio nella sentenza.

Massime di principio

  • Per i tributi non armonizzati, l'assenza di un contraddittorio preventivo non determina automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento se non vi è stato accesso, ispezione o verifica presso la sede del contribuente.
  • La prova dell'inerenza dei costi deve essere concreta e analitica: fatture generiche o prive dell'indicazione della prestazione, dei beneficiari o del collegamento con l'attività possono giustificare la ripresa a tassazione.
  • I costi sostenuti nell'ambito di rapporti consortili possono essere riconosciuti quando siano supportati da contratti, richieste specifiche, criteri di determinazione dei corrispettivi e documentazione che dimostri l'effettività e l'utilità dei servizi.
  • Per il carburante è essenziale dimostrare sia l'effettivo acquisto sia la destinazione aziendale. L'assenza della targa non è necessariamente decisiva quando il carburante è destinato a mezzi d'opera non circolanti su strada e tale circostanza è adeguatamente provata.
  • Le note di credito emesse per correggere errori di fatturazione possono escludere la ripresa fiscale dell'operazione, se l'errore e la successiva rettifica risultano documentati e coerenti con la contabilità.
  • L'archiviazione penale o l'assenza di dolo non escludono automaticamente le conseguenze fiscali: l'Amministrazione e il giudice tributario valutano autonomamente effettività, inerenza, certezza e documentazione delle operazioni.
  • In caso di accertamento, è opportuno conservare e produrre tempestivamente contratti, ordini, relazioni delle prestazioni, criteri di calcolo, prove dei pagamenti e documenti che colleghino ogni costo ai ricavi o all'organizzazione dell'impresa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.