Sentenza del 22/02/2017 n. 292 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Art. 12, comma 7, l. 212/2000 - Obbligo del contraddittorio - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo agli anni 2007-2009, contestando anzitutto la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 per mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo e mancata redazione di un processo verbale di constatazione prima dell'emissione dell'atto. Nel merito ha contestato i recuperi fiscali relativi a operazioni con il consorzio partecipato, fatture ritenute inesistenti o non inerenti, costi per pranzi, relazioni esterne e alberghi, nonché costi per carburante. La società ha sostenuto che le operazioni consortili erano effettive, documentate e inerenti all'attività, che alcune irregolarità erano state corrette con note di credito e che le fatture del carburante riguardavano mezzi d'opera non circolanti su strada.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha escluso l'esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati quando non vi sia stato accesso presso la sede dell'impresa. Ha tuttavia accolto parzialmente l'appello nel merito: ha riconosciuto la fondatezza delle giustificazioni relative ai rapporti con il consorzio, all'operazione corretta mediante nota di credito, alle operazioni del fornitore G.I. e agli acquisti di carburante destinati ai mezzi d'opera. Ha invece confermato il recupero dei costi per pranzi e relazioni esterne e delle spese per alberghi, ritenendo insufficiente la prova della loro inerenza. La sentenza di primo grado è stata quindi parzialmente riformata, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contraddittorio preventivo è previsto nei casi di accesso, ispezione o verifica presso la sede del contribuente.
La norma non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio procedimentale per ogni accertamento relativo a tributi non armonizzati. La garanzia opera, secondo la decisione, quando l'attività di verifica si è svolta mediante accesso presso la sede dell'impresa.
Art. 109 del TUIR
I costi sono deducibili soltanto se certi, documentati e inerenti all'attività d'impresa. Nel caso concreto, i costi consortili e quelli per carburante sono stati ritenuti adeguatamente giustificati, mentre pranzi, relazioni esterne e alberghi sono rimasti privi di prova sufficiente dell'inerenza.
Art. 164 del TUIR
La disciplina dei costi relativi ai veicoli richiede una corretta documentazione e il collegamento con l'attività d'impresa. La Commissione ha ritenuto convincenti le spiegazioni della società circa il carburante destinato a mezzi d'opera non abilitati alla circolazione stradale, per i quali non era possibile indicare la targa.
Decreto legislativo n. 158/2015
È stato richiamato dall'Ufficio per l'applicazione del principio del favor rei in materia sanzionatoria, ma il passaggio fornito non indica uno specifico effetto decisorio nella sentenza.
Massime di principio
- Per i tributi non armonizzati, l'assenza di un contraddittorio preventivo non determina automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento se non vi è stato accesso, ispezione o verifica presso la sede del contribuente.
- La prova dell'inerenza dei costi deve essere concreta e analitica: fatture generiche o prive dell'indicazione della prestazione, dei beneficiari o del collegamento con l'attività possono giustificare la ripresa a tassazione.
- I costi sostenuti nell'ambito di rapporti consortili possono essere riconosciuti quando siano supportati da contratti, richieste specifiche, criteri di determinazione dei corrispettivi e documentazione che dimostri l'effettività e l'utilità dei servizi.
- Per il carburante è essenziale dimostrare sia l'effettivo acquisto sia la destinazione aziendale. L'assenza della targa non è necessariamente decisiva quando il carburante è destinato a mezzi d'opera non circolanti su strada e tale circostanza è adeguatamente provata.
- Le note di credito emesse per correggere errori di fatturazione possono escludere la ripresa fiscale dell'operazione, se l'errore e la successiva rettifica risultano documentati e coerenti con la contabilità.
- L'archiviazione penale o l'assenza di dolo non escludono automaticamente le conseguenze fiscali: l'Amministrazione e il giudice tributario valutano autonomamente effettività, inerenza, certezza e documentazione delle operazioni.
- In caso di accertamento, è opportuno conservare e produrre tempestivamente contratti, ordini, relazioni delle prestazioni, criteri di calcolo, prove dei pagamenti e documenti che colleghino ogni costo ai ricavi o all'organizzazione dell'impresa.
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