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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4215/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, in Cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di Verbania che aveva accolto l'istanza di riesame e revocato il sequestro preventivo di due orologi Rolex disposto dal G.I.P. e convalidato dal Tribunale. L'accusa contestava il reato di sottrazione di merci ai diritti di confine (evasione IVA all'importazione per complessivi euro 21.363,60) in concorso (artt. 81, 110 c.p.; artt. 282, 301 d.P.R. 43/1973 in relazione agli artt. 1, 67, 70 d.P.R. 633/1972). Il P.M. lamentava che il Tribunale del riesame avesse errato nell'escludere il fumus del reato ritenendo invece necessari elementi (a suo avviso errati) riconducibili a un "dolo specifico", mentre la sottrazione ai diritti di confine richiede solo dolo generico o dolo eventuale. In concreto il P.M. contestava la valutazione probatoria del Tribunale che aveva ritenuto che: a) un Rolex (Daytona n.116506) fosse di proprietà di Iannaccone e fosse stato consegnato a Ferro solo per un servizio fotografico; b) per l'altro orologio l'imposta non versata sarebbe sotto la soglia penale di 10.000 euro; inoltre il Tribunale aveva ritenuto assente un periculum in mora quantomeno rispetto a Iannaccone.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile. Il motivo era, di fatto, un'apprezzazione del merito e della motivazione del Tribunale del riesame (vizio di motivazione) che non è sindacabile in Cassazione nelle ordinarie questioni di sequestro preventivo salvo che la motivazione sia del tutto mancante o radicalmente carente. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del riesame riportasse un'analisi documentale e probatoria (pubblicazione fotografica anteriore alla perquisizione, tessera di membro Bucherer 1888, circostanze sulla titolarità e uso degli orologi) tale da rendere comprensibile il percorso logico del giudice; altresì la censura del P.M. relativa a presunta applicazione di un requisito del "dolo specifico" è stata ritenuta generica e non adeguatamente specificata come violazione di legge. Conseguentemente il provvedimento di riesame che aveva revocato il sequestro è stato mantenuto (ossia il ricorso del P.M. è stato respinto) e i resistenti hanno prevalso.

Norme richiamate

  • Codice Penale

    Richiamati per la disciplina della responsabilità concorrente e della pena; usati per inquadrare la partecipazione agli illeciti contestati.

  • d.P.R. 43/1973 (Testo Unico Doganale)

    art. 282, art. 301, art. 292

    Norme relative a violazioni in materia doganale e sanzioni; art. 292 citato nella censura come norma violata riguardante fattispecie di contrabbando/sottrazione ai diritti di confine.

  • d.P.R. 633/1972 (IVA)

    Riferite alla disciplina dell'IVA e alle fattispecie rilevanti ai fini dell'imposta all'importazione; utilizzate per quantificare l'evasa e verificare la rilevanza penale.

  • Codice di Procedura Penale

    art. 325 (ricorso per cassazione in materia di sequestro), art. 173 disp. att. c.p.p.

    Stabilisce che il ricorso per Cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso unicamente per violazione di legge; l'art. 173 disp. att. limita l'ampiezza delle deduzioni in cassazione.

  • Giurisprudenza

    Sez. 5, n. 43068/2009; Sez. U, n. 25932/2008; Sez. U, n. 5876/2004

    Principi affermati secondo cui la Cassazione, in materia di sequestro, può sindacare la motivazione solo se essa è totalmente mancante o priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Massime di principio

  • Avverso ordinanze di sequestro preventivo o probatorio il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge: critiche meramente incentrate sulla valutazione delle prove o sulla motivazione sono inammissibili salvo che la motivazione sia del tutto assente o abnormemente carente.
  • Per i reati doganali/di sottrazione ai diritti di confine non è necessario dimostrare un "dolo specifico" distinto dal dolo generico; tuttavia la configurabilità del fumus commissi delicti si decide sulla base della complessiva valutazione probatoria e documentale.
  • Il giudice del riesame deve motivare con sufficiente chiarezza la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato e il periculum in mora: se questa motivazione è congrua e comprensibile, difficilmente potrà essere rovesciata in Cassazione con un motivo generico.
  • Sospetti riguardo alla titolarità o all'uso del bene (es. proprietà, consegna per servizio fotografico, usi temporanei) possono essere decisivi nel sindacare l'esistenza del fumus e del periculum e quindi nell'esito dell'istanza di riesame del sequestro.
  • Quando il danno fiscale contestato è sotto soglie previste (es. soglia di rilevanza penale indicata dal P.M. come 10.000 euro) la rilevanza penale dell'illecito può venire meno e ciò può incidere sulla sussistenza del fumus ai fini del sequestro.

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