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Sentenza

Sentenza n. 927/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - del diniego di accettazione dell’esenzione vaccinale afferente la minore -OMISSIS-, giusta nota prot. n. -OMISSIS- emessa dall’AUSL di Bologna - Dipartimento di Salute Pubblica, pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 16.10.2025; - della Circolare del Ministero del Ministero della Salute - D.G. della Prevenzione Sanitaria -OMISSIS-, in quanto richiamata dal diniego dell’AUSL di Bologna, nella parte in cui dispone che l’omissione o il differimento della vaccinazione possa essere attestata (dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta) purché basate su condizioni cliniche “coerenti con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni ….”;

Giustizia amministrativa202515509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell’Azienda USL di Bologna di accettazione dell’esenzione dall’obbligo vaccinale della minore e circolare ministeriale richiamata a fondamento del diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego dell’AUSL di Bologna, deducendo: 1) violazione dell’art. 1, comma 3, d.l. 73/2017 e della circolare ministeriale, sostenendo che l’attestazione di esenzione potesse essere rilasciata anche da un medico di medicina generale e non necessariamente dal pediatra di libera scelta della minore; 2) nullità della circolare per difetto assoluto di attribuzione, violazione della medesima disposizione legislativa e carenza di istruttoria e motivazione, assumendo che il Ministero non potesse individuare o delimitare le condizioni cliniche rilevanti mediante una guida ministeriale e contestando la valutazione della documentazione sanitaria, inclusa la segnalazione ADR e ulteriore documentazione medica; 3) violazione dell’art. 3, comma 1, lett. c), e comma 2, l. 20/1994, per mancato assoggettamento della circolare al controllo preventivo della Corte dei conti. L’AUSL ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio e l’inammissibilità del ricorso cumulativo, sostenendo inoltre l’infondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha respinto le eccezioni dell’AUSL: il ricorso cumulativo era ammissibile perché il diniego richiamava e applicava specificamente la circolare ministeriale, e la competenza del TAR Lazio risultava attratta dall’impugnazione dell’atto generale ministeriale. Nel merito, ha respinto il primo motivo, interpretando l’art. 1, comma 3, d.l. 73/2017 alla luce dell’art. 24 d.P.R. 272/2000: l’alternativa tra medico di medicina generale e pediatra di libera scelta non consente agli interessati di scegliere liberamente il medico certificatore, ma individua il medico competente in base all’età del minore e al regime assistenziale. Per una minore di due anni, assistita obbligatoriamente dal pediatra di libera scelta, l’attestazione deve provenire dal pediatra scelto dai genitori e operante presso l’ASL competente. Poiché l’attestazione era stata rilasciata da un medico di medicina generale dell’ASP di Palermo e il parere sanitario proveniva da un medico privo delle qualifiche richieste, il diniego era legittimo. Il secondo motivo è stato ritenuto comunque privo di rilevanza concreta, perché la mancata attestazione del pediatra di libera scelta era sufficiente a sostenere il diniego; è stato tuttavia esaminato per completezza. La circolare non è nulla per difetto assoluto di attribuzione: il Ministero dispone di competenze normative e amministrative in materia di prevenzione e coordinamento sanitario, e la Direzione generale della prevenzione sanitaria era competente a emanare indicazioni operative. Il rinvio alla Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni costituisce un supporto tecnico-operativo e non una fonte vincolante idonea a limitare le competenze professionali del medico. Inoltre, la mera segnalazione ADR presentata dalla madre, non corredata da referto medico e non confermata dal medico curante, non costituisce di per sé documentazione clinica idonea; i ricorrenti non avevano specificamente indicato nel ricorso le ulteriori condizioni cliniche rilevanti né la documentazione comprovante un accertato pericolo per la salute. Il terzo motivo è stato respinto perché la circolare, per la sua effettiva natura, non era soggetta al controllo preventivo della Corte dei conti. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate con l’AUSL di Bologna, mentre i ricorrenti sono stati condannati a pagare al Ministero della Salute euro 1.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la trattazione cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 1, commi 1, 1-bis e 3, d.l. 73/2017, convertito dalla l. 119/2017

    Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

    L’attestazione deve provenire dal medico competente in relazione al regime assistenziale del minore. Per i minori da zero a sei anni, la competenza appartiene esclusivamente al pediatra di libera scelta individuato dai genitori presso l’ASL di riferimento.

  • art. 24, commi 4 e 5, d.P.R. 272/2000

    Il pediatra iscritto negli elenchi può acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del quattordicesimo anno di età; le scelte riguardanti bambini di età fra 0 e 6 anni devono essere effettuate in favore dei pediatri iscritti negli elenchi.

    La disciplina dell’assistenza pediatrica consente di precisare il significato dell’alternativa tra medico di medicina generale e pediatra di libera scelta prevista dall’art. 1, comma 3, d.l. 73/2017.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità per difetto assoluto di attribuzione ricorre solo in caso di carenza di potere in astratto, cioè quando l’amministrazione agisce in assenza di qualsiasi norma attributiva del potere; tale situazione non ricorre per la circolare ministeriale in materia di prevenzione sanitaria.

  • art. 47-ter, comma 1, lett. a), d.lgs. 300/1999

    ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive

    Attribuisce al Ministero della Salute competenze riconducibili all’emanazione di indirizzi generali e al coordinamento in materia di prevenzione delle malattie infettive.

  • art. 3 d.P.C.M. 59/2014

    Attribuisce alla Direzione generale della prevenzione sanitaria funzioni, tra l’altro, di sorveglianza epidemiologica, promozione della salute e profilassi internazionale, idonee a fondare l’emanazione della circolare operativa.

  • art. 3, comma 1, lett. c), e comma 2, l. 20/1994

    La censura relativa al controllo preventivo della Corte dei conti è stata respinta in ragione della natura effettiva della circolare ministeriale.

Massime di principio

  • Ai fini dell’esenzione o del differimento delle vaccinazioni obbligatorie dei minori, l’alternativa tra medico di medicina generale e pediatra di libera scelta prevista dall’art. 1, comma 3, d.l. 73/2017 non attribuisce ai genitori la libertà di scegliere qualsiasi medico certificatore, ma deve essere interpretata alla luce del regime di assistenza sanitaria del minore.
  • Per i minori da zero a sei anni, l’attestazione delle specifiche condizioni cliniche che giustificano l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie deve provenire dal pediatra di libera scelta individuato dai genitori e operante presso l’ASL competente; non è sufficiente l’attestazione rilasciata da un medico di medicina generale diverso.
  • La nullità per difetto assoluto di attribuzione presuppone la carenza di potere in astratto, ossia l’esercizio di un potere in assenza di qualsiasi norma attributiva; non ricorre quando una circolare ministeriale in materia sanitaria sia riconducibile alle competenze legislative e regolamentari del Ministero in materia di prevenzione e coordinamento sanitario.
  • Il richiamo, in una circolare ministeriale, alla Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni non limita illegittimamente la competenza professionale del medico quando la Guida sia utilizzata quale supporto tecnico-operativo e riferimento basato su evidenze, senza trasformarsi in una disciplina vincolante ulteriore rispetto alla legge.
  • La mera segnalazione di una sospetta reazione avversa presentata da un genitore, non corredata da referto medico e non confermata dal medico curante, non costituisce di per sé documentazione clinica idonea a comprovare un accertato pericolo per la salute ai fini dell’esenzione vaccinale.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaMotivazione del provvedimentoGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneNullità del provvedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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