Sentenza n. 927/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - del diniego di accettazione dell’esenzione vaccinale afferente la minore -OMISSIS-, giusta nota prot. n. -OMISSIS- emessa dall’AUSL di Bologna - Dipartimento di Salute Pubblica, pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 16.10.2025; - della Circolare del Ministero del Ministero della Salute - D.G. della Prevenzione Sanitaria -OMISSIS-, in quanto richiamata dal diniego dell’AUSL di Bologna, nella parte in cui dispone che l’omissione o il differimento della vaccinazione possa essere attestata (dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta) purché basate su condizioni cliniche “coerenti con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni ….”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’Azienda USL di Bologna di accettazione dell’esenzione dall’obbligo vaccinale della minore e circolare ministeriale richiamata a fondamento del diniego
Esito
Favorevole al resistente (ministero e azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego dell’AUSL di Bologna, deducendo: 1) violazione dell’art. 1, comma 3, d.l. 73/2017 e della circolare ministeriale, sostenendo che l’attestazione di esenzione potesse essere rilasciata anche da un medico di medicina generale e non necessariamente dal pediatra di libera scelta della minore; 2) nullità della circolare per difetto assoluto di attribuzione, violazione della medesima disposizione legislativa e carenza di istruttoria e motivazione, assumendo che il Ministero non potesse individuare o delimitare le condizioni cliniche rilevanti mediante una guida ministeriale e contestando la valutazione della documentazione sanitaria, inclusa la segnalazione ADR e ulteriore documentazione medica; 3) violazione dell’art. 3, comma 1, lett. c), e comma 2, l. 20/1994, per mancato assoggettamento della circolare al controllo preventivo della Corte dei conti. L’AUSL ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio e l’inammissibilità del ricorso cumulativo, sostenendo inoltre l’infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha respinto le eccezioni dell’AUSL: il ricorso cumulativo era ammissibile perché il diniego richiamava e applicava specificamente la circolare ministeriale, e la competenza del TAR Lazio risultava attratta dall’impugnazione dell’atto generale ministeriale. Nel merito, ha respinto il primo motivo, interpretando l’art. 1, comma 3, d.l. 73/2017 alla luce dell’art. 24 d.P.R. 272/2000: l’alternativa tra medico di medicina generale e pediatra di libera scelta non consente agli interessati di scegliere liberamente il medico certificatore, ma individua il medico competente in base all’età del minore e al regime assistenziale. Per una minore di due anni, assistita obbligatoriamente dal pediatra di libera scelta, l’attestazione deve provenire dal pediatra scelto dai genitori e operante presso l’ASL competente. Poiché l’attestazione era stata rilasciata da un medico di medicina generale dell’ASP di Palermo e il parere sanitario proveniva da un medico privo delle qualifiche richieste, il diniego era legittimo. Il secondo motivo è stato ritenuto comunque privo di rilevanza concreta, perché la mancata attestazione del pediatra di libera scelta era sufficiente a sostenere il diniego; è stato tuttavia esaminato per completezza. La circolare non è nulla per difetto assoluto di attribuzione: il Ministero dispone di competenze normative e amministrative in materia di prevenzione e coordinamento sanitario, e la Direzione generale della prevenzione sanitaria era competente a emanare indicazioni operative. Il rinvio alla Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni costituisce un supporto tecnico-operativo e non una fonte vincolante idonea a limitare le competenze professionali del medico. Inoltre, la mera segnalazione ADR presentata dalla madre, non corredata da referto medico e non confermata dal medico curante, non costituisce di per sé documentazione clinica idonea; i ricorrenti non avevano specificamente indicato nel ricorso le ulteriori condizioni cliniche rilevanti né la documentazione comprovante un accertato pericolo per la salute. Il terzo motivo è stato respinto perché la circolare, per la sua effettiva natura, non era soggetta al controllo preventivo della Corte dei conti. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate con l’AUSL di Bologna, mentre i ricorrenti sono stati condannati a pagare al Ministero della Salute euro 1.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la trattazione cautelare, previo avviso alle parti.
art. 1, commi 1, 1-bis e 3, d.l. 73/2017, convertito dalla l. 119/2017
Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
L’attestazione deve provenire dal medico competente in relazione al regime assistenziale del minore. Per i minori da zero a sei anni, la competenza appartiene esclusivamente al pediatra di libera scelta individuato dai genitori presso l’ASL di riferimento.
art. 24, commi 4 e 5, d.P.R. 272/2000
Il pediatra iscritto negli elenchi può acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del quattordicesimo anno di età; le scelte riguardanti bambini di età fra 0 e 6 anni devono essere effettuate in favore dei pediatri iscritti negli elenchi.
La disciplina dell’assistenza pediatrica consente di precisare il significato dell’alternativa tra medico di medicina generale e pediatra di libera scelta prevista dall’art. 1, comma 3, d.l. 73/2017.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità per difetto assoluto di attribuzione ricorre solo in caso di carenza di potere in astratto, cioè quando l’amministrazione agisce in assenza di qualsiasi norma attributiva del potere; tale situazione non ricorre per la circolare ministeriale in materia di prevenzione sanitaria.
art. 47-ter, comma 1, lett. a), d.lgs. 300/1999
ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive
Attribuisce al Ministero della Salute competenze riconducibili all’emanazione di indirizzi generali e al coordinamento in materia di prevenzione delle malattie infettive.
art. 3 d.P.C.M. 59/2014
Attribuisce alla Direzione generale della prevenzione sanitaria funzioni, tra l’altro, di sorveglianza epidemiologica, promozione della salute e profilassi internazionale, idonee a fondare l’emanazione della circolare operativa.
art. 3, comma 1, lett. c), e comma 2, l. 20/1994
La censura relativa al controllo preventivo della Corte dei conti è stata respinta in ragione della natura effettiva della circolare ministeriale.
Massime di principio
- Ai fini dell’esenzione o del differimento delle vaccinazioni obbligatorie dei minori, l’alternativa tra medico di medicina generale e pediatra di libera scelta prevista dall’art. 1, comma 3, d.l. 73/2017 non attribuisce ai genitori la libertà di scegliere qualsiasi medico certificatore, ma deve essere interpretata alla luce del regime di assistenza sanitaria del minore.
- Per i minori da zero a sei anni, l’attestazione delle specifiche condizioni cliniche che giustificano l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie deve provenire dal pediatra di libera scelta individuato dai genitori e operante presso l’ASL competente; non è sufficiente l’attestazione rilasciata da un medico di medicina generale diverso.
- La nullità per difetto assoluto di attribuzione presuppone la carenza di potere in astratto, ossia l’esercizio di un potere in assenza di qualsiasi norma attributiva; non ricorre quando una circolare ministeriale in materia sanitaria sia riconducibile alle competenze legislative e regolamentari del Ministero in materia di prevenzione e coordinamento sanitario.
- Il richiamo, in una circolare ministeriale, alla Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni non limita illegittimamente la competenza professionale del medico quando la Guida sia utilizzata quale supporto tecnico-operativo e riferimento basato su evidenze, senza trasformarsi in una disciplina vincolante ulteriore rispetto alla legge.
- La mera segnalazione di una sospetta reazione avversa presentata da un genitore, non corredata da referto medico e non confermata dal medico curante, non costituisce di per sé documentazione clinica idonea a comprovare un accertato pericolo per la salute ai fini dell’esenzione vaccinale.
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