Cassazione Civile, Ordinanza n. 22349/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia nel settore assicurativo. L'agente aveva gestito l'agenzia di Aversa e contestava la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto legittimo il recesso per giusta causa intimato in relazione al suo rifiuto di trasferirsi presso l'agenzia di Caserta a seguito dell'accorpamento delle due strutture per esigenze di riorganizzazione aziendale. Il ricorrente sosteneva che non vi fosse stato alcun inadempimento grave, che egli fosse sub-agente e non agente generale della compagnia, che la risoluzione fosse imputabile agli agenti generali e non alla compagnia, e che la propria disponibilità a farsi carico del canone di locazione fosse stata mal valutata. Contestava inoltre la riduzione delle provvigioni RCA applicata dal 1° luglio 2000, ritenendo non corretta la presunta accettazione tacita della modifica unilaterale, e chiedeva il risarcimento del danno per la modalità di cessazione del rapporto. Con il ricorso per cassazione deduceva: violazione degli artt. 2119, 1751 e 2697 c.c. e vizio di motivazione per l'affermazione della giusta causa di recesso; omesso esame di fatti decisivi e uso di elementi estranei al giudizio; violazione degli artt. 75, 81 e 99 c.p.c. per la qualificazione dell'eccezione di un controricorrente come difetto di legittimazione passiva; violazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 331 c.p.c. per il mancato rilievo del giudicato interno nei confronti di uno dei resistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure contro la valutazione della giusta causa di recesso e della gravità dell'inadempimento mirassero in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa lettura delle prove, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione congrua. Ha inoltre rilevato che il motivo sull'eccezione processuale difettava di specificità, perché non era stata trascritta la comparsa di risposta in appello ed era stata prospettata una censura in procedendo come error in iudicando, senza adeguato riferimento alla nullità della sentenza. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse, essendo meramente ipotetico e comunque travolto dalla pregiudiziale declaratoria di difetto di legittimazione passiva di uno dei controricorrenti. La Corte ha quindi posto le spese a carico del ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari dei resistenti che ne avevano fatto richiesta, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
La giusta causa di recesso è applicabile anche al contratto di agenzia; nella valutazione della gravità della condotta occorre tener conto della maggiore intensità del vincolo fiduciario nel rapporto di agenzia rispetto al lavoro subordinato, sicché può bastare un fatto di minore consistenza, se la valutazione del giudice di merito è congruamente motivata.
art. 1751 c.c.
In presenza di giusta causa di recesso è esclusa l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
art. 2697 c.c.
La censura non introduceva un vero errore di diritto, ma contestava la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove.
art. 1455 c.c.
La gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive è questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo nei rigorosi limiti del nuovo testo normativo e deve riguardare un fatto storico decisivo; non è ammissibile quando si chieda una nuova valutazione del materiale probatorio o di una pluralità di circostanze.
art. 366, n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente; la mancata trascrizione o adeguata indicazione degli atti richiamati comporta inammissibilità.
art. 366, n. 6 c.p.c.
È necessario indicare in modo puntuale il contenuto degli atti e la loro presenza nel fascicolo di merito, senza imporre una trascrizione integrale, ma neppure consentendo richiami generici.
art. 75 c.p.c.
Richiamato nel motivo processuale sul tema della legittimazione/qualità della parte, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 81 c.p.c.
Richiamato nel motivo processuale; la censura non è stata esaminata nel merito per carenza di specificità.
art. 99 c.p.c.
Richiamato nel motivo processuale; la Corte non ha affrontato il merito della doglianza per difetto di specificità.
art. 2909 c.c.
La deduzione del giudicato interno è stata ritenuta inammissibile perché formulata in via ipotetica e priva di interesse concreto, dato il previo rilievo del difetto di legittimazione passiva di uno dei resistenti.
art. 331 c.p.c.
Richiamato in relazione al preteso giudicato nei confronti di una parte non appellante; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale e la riserva della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il recesso per giusta causa è applicabile al contratto di agenzia; tuttavia, la maggiore intensità del vincolo fiduciario nel rapporto di agenzia rende sufficiente anche un inadempimento meno grave rispetto a quello richiesto in ambito lavoristico subordinato, purché la valutazione del giudice di merito sia logicamente e congruamente motivata.
- La qualificazione della gravità dell'inadempimento o della condotta ai fini della risoluzione del rapporto è un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi rigorosamente delimitato.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova lettura delle prove o una diversa ricostruzione della fattispecie concreta: tali profili restano riservati al giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, davvero decisivo; non è configurabile quando la censura investe una pluralità di circostanze o una diversa valutazione del materiale probatorio.
- Le censure processuali devono rispettare il requisito di specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare con precisione gli atti rilevanti e il loro contenuto essenziale, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Una censura prospettata in via meramente ipotetica o priva di concreta utilità pratica è inammissibile per difetto di interesse.
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