Sentenza del 19/10/2015 n. 1781 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Fatture soggettivamente inesistenti - Necessità, da parte dell'Ufficio, di fornire la prova che il fornitore vero è diverso d quello che ha emesso la fattura - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'Ufficio è stata ritenuta non adeguatamente provata, poiché per qualificare le fatture come soggettivamente inesistenti occorre dimostrare anche che il fornitore effettivo fosse diverso da quello indicato nei documenti. In assenza di tale prova concreta, la pretesa fiscale non può essere fondata sulla sola natura di cartiera dell'emittente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha contestato la detrazione dell'IVA ritenendo che le fatture fossero soggettivamente inesistenti. La contestazione presupponeva che le operazioni commerciali fossero effettivamente avvenute, ma che il soggetto indicato in fattura come fornitore non fosse il reale cedente o prestatore. Secondo la decisione, non è sufficiente dimostrare genericamente che l'emittente fosse una società cartiera: l'Amministrazione deve fornire elementi concreti sia sulla natura fittizia del soggetto emittente sia sull'identità del reale fornitore.
Norme richiamate
Disciplina IVA sulla detrazione dell'imposta e sulla fatturazione delle operazioni
La detrazione IVA può essere contestata per fatture soggettivamente inesistenti solo quando l'Amministrazione dimostri concretamente che il soggetto indicato in fattura non è il reale fornitore dell'operazione.
Principio giurisprudenziale in materia di fatture soggettivamente inesistenti
La soggettiva inesistenza ricorre quando l'operazione è realmente avvenuta, ma è stata documentata indicando un fornitore diverso da quello effettivo. La prova della sola natura di cartiera dell'emittente non è sufficiente: devono essere provati anche il diverso fornitore reale e il collegamento con l'operazione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture soggettivamente inesistenti, deve provare non solo che l'emittente sia una società cartiera o priva di operatività, ma anche che il bene o servizio sia stato fornito da un soggetto diverso.
- La concreta esecuzione della transazione non esclude automaticamente l'inesistenza soggettiva, ma rende necessaria l'individuazione e la prova del reale fornitore.
- Elementi generici, presunzioni non specifiche o la sola irregolarità dell'emittente non bastano, da soli, a negare la detrazione IVA.
- Il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di prova sull'identità del fornitore effettivo e sulla sua partecipazione all'operazione.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra inesistenza oggettiva, in cui l'operazione non è mai avvenuta, e inesistenza soggettiva, in cui l'operazione è avvenuta ma è stato indicato un fornitore diverso.
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