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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19111/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un sollecito di pagamento relativo alla TARI per l'anno 2015 emesso da un Comune nei confronti di una società operante nel settore sanitario. La società aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che una parte delle superfici non dovesse essere assoggettata a tassa perché destinata ad attività ospedaliere e perché su talune aree si producevano rifiuti speciali smaltiti tramite servizio privato. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo rilevante una perizia di parte e rilevando anche la mancata prova della notifica di un precedente atto in rettifica. La CTR, in appello, aveva invece accolto solo parzialmente l'impugnazione, ritenendo legittimo il sollecito senza previo avviso di accertamento, inattendibile la perizia di parte quanto alle superfici esenti, ma ammettendo una riduzione della pretesa per lo smaltimento di rifiuti speciali. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice valorizzato prove asseritamente non utilizzabili, riproponendo le doglianze sulla valutazione della perizia e delle superfici; 3) violazione dell'art. 72 d.lgs. 507/1993 per avere la CTR ritenuto non necessaria la notifica di un previo avviso di accertamento. Il Comune ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando la violazione dell'art. 70 d.lgs. 507/1993 e del regolamento comunale per avere la CTR ridotto la tassa in relazione ai rifiuti speciali nonostante l'omessa comunicazione prevista dal regolamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo infondati il motivo sulla motivazione apparente e quello sulla necessità del previo avviso di accertamento, e ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 115 c.p.c. perché diretta in realtà a contestare la valutazione delle prove. Ha invece accolto il ricorso incidentale del Comune, affermando che, ai fini dell'esclusione dalla superficie imponibile per aree ove si producono rifiuti speciali, grava sul contribuente l'onere di fornire i dati e la documentazione necessari e di effettuare la prescritta denuncia/comunicazione; non basta il mero fatto di aver sostenuto costi di smaltimento con servizio privato. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo incidentale e, decidendo nel merito, ha rigettato integralmente il ricorso originario della società contribuente avverso l'invito/sollecito di pagamento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, la cui violazione può integrare nullità solo se la motivazione sia meramente apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie; non è violato quando la decisione consente di ricostruire il ragionamento del giudice.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite officiosamente fuori dai poteri; non quando attribuisce diversa forza persuasiva alle prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa e il diverso apprezzamento delle prove rientrano nel libero convincimento del giudice, salvo i limiti legali.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come norma processuale dedotta per i vizi di nullità e violazione di norme sulla motivazione e sull'uso delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro di denuncia della violazione e falsa applicazione di norme sostanziali in materia tributaria.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato anche per la doglianza ex art. 115 c.p.c., poi dichiarata inammissibile perché diretta alla rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 72 d.lgs. n. 507/1993

    Consente, in tema di TARSU, la liquidazione sulla base dei ruoli dell'anno precedente senza previo avviso di accertamento salvo omessa, infedele o incompleta dichiarazione del contribuente.

  • art. 62 d.lgs. n. 507/1993

    Individua il presupposto della TARSU, le esclusioni dalla superficie imponibile e la regola per i locali che non producono rifiuti o producono rifiuti speciali.

  • art. 70 d.lgs. n. 507/1993

    Impone al contribuente l'obbligo di denuncia dei locali e delle variazioni rilevanti ai fini della tassa, anche per ottenere l'esclusione di aree dalla superficie tassabile.

  • art. 7, comma 4, del Regolamento IUC

    Richiamato dal Comune quale previsione regolamentare la cui omessa comunicazione impediva, secondo il ricorrente incidentale, la riduzione della pretesa impositiva.

  • art. 2504-bis c.c.

    Richiamato per affermare la continuità dei rapporti giuridici in capo alla società incorporante dopo la fusione/incorporazione, senza necessità di un nuovo avviso di accertamento per il solo mutamento soggettivo.

  • art. 71 d.lgs. n. 507/1993

    Richiamato dalla parte contribuente nella memoria, ma non ritenuto decisivo dalla Corte nel caso concreto.

  • art. 1, comma 161, L. n. 296/2006

    Richiamato dalla parte contribuente nella memoria, senza che la Corte ne ravvisasse applicazione ostativa nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La motivazione è soltanto apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta il mero dissenso sulla sua completezza o sul suo grado di persuasività.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non può essere usata per censurare il diverso apprezzamento del materiale probatorio.
  • In tema di TARSU, la liquidazione sulla base dei ruoli dell'anno precedente può avvenire senza previo avviso di accertamento quando il Comune operi su dati già acquisiti e non mutati; l'accertamento sostanziale è necessario solo in presenza di omessa, infedele o incompleta dichiarazione del contribuente o di variazioni rilevanti non riconducibili alla denuncia originaria.
  • L'esclusione dalla superficie imponibile per aree destinate alla produzione di rifiuti speciali non opera automaticamente: il contribuente deve denunciare e documentare in modo idoneo le aree interessate e la loro delimitazione, poiché l'esclusione costituisce deroga alla regola generale di imponibilità.
  • Il mero sostenimento di costi di smaltimento privato dei rifiuti non è sufficiente, da solo, a ottenere la riduzione o l'esclusione del tributo se non è assolto il prescritto onere dichiarativo e informativo verso il Comune.
  • In caso di fusione/incorporazione, i rapporti giuridici tributari proseguono in capo alla società incorporante quale successore; il mutamento soggettivo non implica di per sé la necessità di rinnovare gli atti impositivi già validamente riferibili al rapporto sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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