Ordinanza n. 360/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3085/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio relativo alla procedura di ingresso per lavoro e alla convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato in appello l'ordinanza cautelare del TAR Campania, deducendo la necessità di tutela cautelare nella situazione determinatasi dopo il regolare ingresso in Italia sulla base della procedura flussi. Il datore di lavoro aveva manifestato la propria disponibilità, ma era decorso un significativo lasso di tempo prima della convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli; per ottenere tale convocazione il ricorrente aveva promosso anche un giudizio avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a. La mancata attivazione del rapporto di lavoro, ritenuta non imputabile al ricorrente e verosimilmente connessa anche ai tempi di definizione del procedimento, lo aveva lasciato privo di assistenza sanitaria e di un valido titolo legittimante la permanenza sul territorio nazionale. Non risultavano, inoltre, profili di pericolosità sociale a suo carico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. In sede di cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il Collegio ha ravvisato significativi elementi di fondatezza alla luce della giurisprudenza della Sezione in materia, valorizzando in particolare il tempo trascorso tra la manifestazione di disponibilità del datore di lavoro e la convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, nonché il ricorso al giudizio ex art. 117 c.p.a. Il periculum in mora è stato riconosciuto nella gravità e irreparabilità del pregiudizio derivante dalla condizione del cittadino straniero, regolarmente entrato ma privo di assistenza sanitaria e di un titolo valido di permanenza per cause a lui non imputabili. Il bilanciamento degli interessi è risultato favorevole al ricorrente anche perché non sono emersi profili di pericolosità sociale. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 117 c.p.a.
È richiamato con riferimento al giudizio promosso per ottenere la convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, in relazione alla mancata definizione dell'attività amministrativa.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Impone la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito dopo l'accoglimento della domanda cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il significativo ritardo nella convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, successivo alla manifestazione di disponibilità del datore di lavoro, può costituire un elemento rilevante ai fini del fumus boni iuris, soprattutto quando l'interessato abbia dovuto promuovere un giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione.
- Sussiste il periculum in mora quando il cittadino straniero, entrato regolarmente nel territorio nazionale mediante la procedura flussi, rimanga privo di assistenza sanitaria e di un valido titolo di permanenza a causa della mancata attivazione del rapporto di lavoro per circostanze non imputabili a lui.
- Nel bilanciamento cautelare, l'assenza di profili di pericolosità sociale dell'interessato rafforza la prevalenza dell'esigenza di tutela individuale connessa alla regolarizzazione della posizione di soggiorno e lavoro.
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