Sentenza del 20/01/2020 n. 515 - Comm. Trib. Prov. Catania
Processo tributario - termine per produzione documentale - perentorietà.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto la produzione documentale oltre il termine prevista dall'art. 32, comma 1, D.lgs. n. 546/1992 come irrituale e ha escluso i documenti tardivamente prodotti dalla valutazione probatoria. Conseguentemente detti documenti sono stati considerati inutilizzabili e non hanno potuto influire sull'esito del giudizio, risultando favorevole alla parte resistente in assenza di prova ammissibile fornita dal ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha depositato, oltre il termine previsto dall'art. 32, comma 1, D.lgs. n. 546/1992, documenti comprovanti le notifiche delle cartelle di pagamento. La questione posta al giudice è se tali documenti, prodotti fuori termine, possano essere utilizzati a fini probatori.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, D.lgs. n. 546/1992
Art. 32, comma 1, D.lgs. n. 546/1992
Il termine per la produzione dei documenti è perentorio: la produzione oltre il termine è considerata irrituale e i documenti non possono essere utilizzati come prova, salvo che non ricorrano situazioni eccezionali giustificative dell'inerzia.
Giurisprudenza conforme
Cass. 29087/18; Cass. 3661/15; Cass. 655/14; Cass. 1915/07; Cass. 2787/06; Cass. Civ., sez. trib., 06/09/2013 n. 20523; CTP n. 539/08/2020
La giurisprudenza citata conferma il principio della perentorietà del termine per la produzione documentale e l'inutilizzabilità delle produzioni ex post, ribadendo l'eccezionalità delle ammissioni tardive e la necessità di motivi validi per derogare.
Massime di principio
- Il termine per depositare documenti ex art. 32, co.1 D.lgs. 546/1992 è perentorio: la produzione oltre il termine è in linea di massima irrituale e i documenti sono inammissibili a fini probatori.
- La parte che intende avvalersi di documenti deve predisporne il deposito tempestivo; la mancata produzione nei termini attribuisce svantaggio probatorio alla parte inadempiente.
- La giurisprudenza ammette deroghe solo in presenza di comprovate, oggettive e non imputabili alla parte cause ostative (es. impossibilità sopravvenuta, impedimento serio): l'onere della prova della giustificazione tardiva grava su chi chiede l'ammissione.
- Se i documenti sono già nella disponibilità dell'altra parte o del fascicolo processuale, può venire meno l'interesse alla produzione tardiva; l'eccezione deve essere valutata caso per caso.
- L'inutilizzabilità dei documenti tardivi può avere effetti decisivi sull'esito del giudizio: se dalle carte esclusi risultano elementi necessari per il ricorrente, il mancato ammissibilità favorisce la resistente (ente pubblico).
- Per evitare conseguenze negative, le parti devono conservare e depositare tempestivamente le prove; in caso di difficoltà procedurali è consigliabile chiedere al giudice un differimento o formulare istanza motivata per l'ammissione tardiva.
- In sede difensiva è utile mettere in evidenza circostanze che giustifichino il ritardo (forza maggiore, documenti reperiti solo successivamente, errori imputabili a terzi) e documentare l'assenza di pregiudizio per la controparte.
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