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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19234/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un immobile in cui il Tribunale aveva dichiarato la nullità dell'atto di compravendita per avere l'acquirente approfittato della circonvenzione di incapace in danno del venditore defunto, nonché la nullità di una successiva transazione stipulata con la vedova dell'alienante, con la quale quest'ultima aveva rinunciato a far valere l'invalidità della vendita e ai diritti successori dietro pagamento di euro 9.000. La Corte d'appello ha confermato il rigetto dell'appello. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi contro tale decisione, ma la sentenza non ne riporta il contenuto sostanziale perché il giudizio non è stato esaminato nel merito: la ricorrente non ha depositato nei termini una rituale richiesta di decisione dopo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., e il Collegio ha quindi scrutinato solo la correttezza della declaratoria di estinzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione. Ha escluso che l'istanza depositata dalla ricorrente potesse valere come rituale richiesta di decisione ex art. 380-bis c.p.c., perché formulata come richiesta di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. e comunque non idonea a superare la mancata tempestiva richiesta di decisione nel termine previsto dopo la proposta accelerata. Di conseguenza ha precluso l'esame del ricorso nel merito e ha confermato l'estinzione del giudizio, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1972 c.c.

    Richiamato come parametro di invalidità della transazione che aveva rinunciato a far valere l'invalidità della vendita e i diritti successori.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata va comunicata alle parti; la mancata rituale richiesta di decisione nel termine comporta che il ricorso si intende rinunciato e si provvede ai sensi dell'art. 391 c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Disciplina la successiva adunanza camerale quando la parte chieda la decisione; la Corte chiarisce i rapporti con il procedimento accelerato e con la richiesta ex art. 391, comma 3, c.p.c.

  • art. 391 c.p.c.

    Il decreto di estinzione ha efficacia se nessuna parte chiede la fissazione dell'udienza entro dieci giorni dalla comunicazione; la richiesta ex comma 3 è rimedio non impugnatorio che consente il controllo collegiale sulla correttezza dell'estinzione.

  • art. 391 bis c.p.c.

    Richiamato per distinguere la revocazione contro sentenza o ordinanza dal rimedio previsto contro il decreto presidenziale di estinzione.

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Esclusa l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta accelerata per la successiva partecipazione al collegio.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato nel medesimo contesto dell'incompatibilità processuale, ritenuta insussistente.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    Richiamato come possibile base generale per la rimessione in termini rispetto al termine perentorio per la richiesta di decisione.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria ex art. 378 non è equiparabile alla rituale istanza di decisione richiesta dalla disciplina accelerata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di definizione accelerata dei ricorsi in cassazione, la mancata presentazione nei termini di una rituale istanza di decisione determina la rinuncia al ricorso e legittima la declaratoria di estinzione.
  • La richiesta di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. non è equipollente alla richiesta di decisione prevista dall'art. 380-bis c.p.c.; per impedire l'estinzione occorre un atto conforme ai requisiti di forma e di sostanza imposti dalla disciplina speciale.
  • La parte che contesti il decreto di estinzione non propone un'impugnazione in senso stretto, ma attiva una fase collegiale di verifica della correttezza del provvedimento estintivo.
  • La partecipazione al collegio del consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata non integra di per sé incompatibilità, poiché la proposta non ha natura decisoria né valore di pronuncia definitiva.
  • Ove il decreto di estinzione sia correttamente adottato per mancata richiesta tempestiva di decisione, resta precluso l'esame del ricorso nel merito e le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullità

Testo integrale

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