Cassazione Penale, Sentenza n. 1715/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo di doglianza: violazione di legge e vizio di motivazione per aver dichiarato la prescrizione del reato (art. 4 legge 18/04/2024, n.110) senza tener conto che dalle emergenze probatorie non sarebbe emerso in modo certo che l'oggetto di forma allungata ripreso dalle telecamere il 12/04/2016 corrispondesse al coltello lungo 6 cm rinvenuto in suo possesso due giorni dopo; la difesa chiedeva l'assoluzione per non essere dimostrato il passaggio dell'arma tra i fratelli.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che le risultanze probatorie permettessero di non escludere che l'oggetto consegnato il 12/04/2016 fosse il coltello sequestrato due giorni dopo; l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa è stata considerata meramente congetturale e incompatibile con il principio di verosimiglianza applicabile nella valutazione della prova. È stato richiamato il criterio contenuto nella giurisprudenza di legittimità (compresa la pronuncia di Sez. U. Tettamanti) secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, l'assoluzione è ammessa solo se dalle atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'assenza del fatto o la sua non riconducibilità all'imputato. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
legge 18 aprile 2024, n. 110
L'art. 4 è stato richiamato come riferimento alla causa di estinzione (prescrizione) che ha portato alla declaratoria di non doversi procedere; la Corte ha però precisato che la presenza di una causa di estinzione non impone automaticamente l'assoluzione quando permangono ragioni probatorie che non escludono il fatto.
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Richiamato tramite la giurisprudenza Tettamanti: stabilisce i limiti dell'assoluzione in presenza di cause di estinzione del reato, consentendo l'assoluzione solo quando le circostanze escludenti emergono in modo assolutamente non contestabile dagli atti.
Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011 (Brancucci) e giurisprudenza correlata
Affermato il principio che il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza può attribuire valore probatorio a un dato quando si possono escludere plausibilmente spiegazioni alternative che ne invalidino la versione più verosimile; altrimenti il dato resta un indizio da valutare insieme agli altri elementi.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
«In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento».
La Corte ha applicato questo principio per escludere che l'esistenza di una causa di estinzione (prescrizione) potesse automaticamente comportare l'assoluzione se la ricostruzione fattuale non era manifestamente incompatibile con la responsabilità dell'imputato.
Massime di principio
- La mera registrazione video di una consegna di un oggetto non esclude la possibilità di ricollegare quello scambio a un'arma rinvenuta in momento successivo: il giudice può ritenere provata la connessione se le spiegazioni alternative sono implausibili nel contesto probatorio.
- Quando è intervenuta una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), l'assoluzione è consentita solo se dalle atti emerge in modo assolutamente non contestabile che il fatto non è avvenuto o non è imputabile all'imputato; dubbi o spiegazioni alternative ragionevoli non sono sufficienti per sostituire la dichiarazione di estinzione con un'assoluzione.
- La valutazione della prova si basa su un apprezzamento cumulativo: videosorveglianza, contesto (es. aggressione immediata), prossimità temporale e riscontro oggettivo (sequestro) possono concorrere a trasformare un indizio in elemento di prova se si escludono plausibili alternative.
- Per la difesa in casi analoghi è importante documentare e proporre spiegazioni alternative concrete e non solo congetturali (es. analisi tecnica dell'immagine, testimonianze, inconsistenze nella catena di custodia) per contrastare la valutazione di verosimiglianza a favore dell'accusa.
- In sede di impugnazione per cassazione è necessario contestare non solo la valutazione delle prove ma dimostrare che la motivazione è viziata in fatto o in diritto secondo i parametri di legittimità, mostrando l'esistenza di ragioni concrete che rendano insostenibile la ricostruzione giudiziale.
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