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Sentenza

Sentenza n. 262/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 71/2022 - RG n. 122/2021 - della Corte d’Appello di Campobasso, decisione pubblicata il 20/09/2022, notificata il 15/11/2022 e passata in giudicato; con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a..

Giustizia amministrativa202500007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Campobasso che aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera considerando l’intera anzianità maturata nel servizio non di ruolo e al pagamento delle conseguenti differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario del lavoro, notificata al Ministero con formula esecutiva. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all’inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l’anzianità maturata nel servizio non di ruolo e aveva condannato il Ministero al pagamento degli incrementi stipendiali derivanti dalla corretta ricostruzione della carriera, oltre interessi legali e, se spettante, rivalutazione monetaria. Il ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione, pur adottando atti di ricostruzione della carriera e disponendo alcuni pagamenti, non aveva dato integrale esecuzione al giudicato, poiché non avrebbe applicato correttamente la decorrenza della fascia stipendiale corrispondente all’anzianità riconosciuta e non avrebbe corrisposto tutte le differenze retributive maturate e maturande, inclusi i ratei di tredicesima e gli interessi. Ha chiesto l’ordine di completa esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Il Ministero ha sostenuto l’intervenuto integrale pagamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, ma la documentazione acquisita ha evidenziato una persistente incertezza e incompletezza dell’adempimento, anche perché l’importo inizialmente riconosciuto dall’Amministrazione era significativamente superiore a quello oggetto del successivo mandato di pagamento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello, la sua notificazione al Ministero e l’idoneità del giudicato del giudice ordinario del lavoro a essere fatto valere mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.. Nel merito, ha accertato che il Ministero aveva avviato la ricostruzione della carriera, ma non aveva ancora dato piena attuazione al decisum, in particolare quanto all’integrale riconoscimento e pagamento delle differenze retributive maturate e maturande. Ha quindi ordinato al Ministero di adottare, ove necessario, gli ulteriori atti di ricostruzione della carriera e di pagare tutte le somme riconosciute dal giudicato e ancora non corrisposte, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale persistente inadempimento, il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Campobasso quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dottore commercialista, assegnandogli ulteriori 90 giorni per l’esecuzione, previa istanza del ricorrente. Non ha invece fissato, allo stato, una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario e riservando una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario del lavoro passata in giudicato, quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato in caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere riconosciuta in presenza dei relativi presupposti; nel caso concreto il giudice non l’ha applicata allo stato, ritenendo adeguata la nomina del commissario ad acta e riservando una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro, quando la pronuncia impone a una pubblica amministrazione specifici obblighi di ricostruzione della carriera e di pagamento di somme.
  • L’esecuzione parziale o meramente formale del giudicato non è sufficiente: l’Amministrazione deve adottare tutti gli atti necessari a realizzare concretamente e integralmente gli effetti giuridici ed economici riconosciuti dalla pronuncia.
  • Quando la documentazione amministrativa dimostra l’avvio di attività esecutive, ma permane un’incertezza sull’integrale ricostruzione della posizione del dipendente e sul pagamento delle somme dovute, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il completamento dell’esecuzione entro un termine ultimativo.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l’attivazione alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all’Amministrazione e a un’apposita istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente applicata quando il giudice ritenga, allo stato, adeguata la nomina del commissario ad acta, potendo riservarne la valutazione a una fase successiva in caso di persistente inadempimento o mancata collaborazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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