Sentenza n. 12545/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura concorsuale per inidoneità psicofisica, fondato sul verbale della Commissione medica relativo a un deficit della capacità uditiva
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di esclusione dalla procedura concorsuale e il verbale della Commissione medica che aveva accertato un deficit della capacità uditiva, con soglia audiometrica di 60 dB a 4K bilateralmente, ritenendolo ostativo ai sensi del D.M. 4 novembre 2019, n. 166. Ha contestato l’erroneità dell’accertamento sanitario e della misurazione dell’udito, sostenendo di possedere i requisiti psicofisici richiesti. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto del ricorso. Il TAR ha disposto una verificazione, in contraddittorio tra le parti, per accertare la capacità uditiva del candidato e la sussistenza della causa sanitaria di esclusione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto sulla base delle risultanze della verificazione, alle quali il Collegio ha ritenuto di non avere motivo di dissentire. Il verificatore ha accertato che il ricorrente presenta un’ipoacusia neurosensoriale bilaterale, ma di entità non tale da determinare l’inidoneità secondo gli standard previsti dalla normativa di riferimento, rilevando quindi l’erroneità della misurazione effettuata dalla Commissione medica. Poiché il ricorrente è risultato in possesso del profilo psicofisico richiesto, il TAR ha annullato il provvedimento di esclusione e gli atti presupposti, disponendo la riammissione a pieno titolo e senza riserva al prosieguo della procedura speciale di reclutamento. Le spese di lite sono state compensate, mentre le spese della verificazione, liquidate in 500 euro, sono state poste a carico dell’Amministrazione.
Norme richiamate
D.M. 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, comma 1, lett. f)
Deficit capacità uditiva con soglia audiometrica - 60 dB a 4K, bilateralmente
La disposizione è stata richiamata quale parametro per valutare la sussistenza della causa di inidoneità uditiva; la verificazione ha escluso che la riduzione uditiva accertata raggiungesse il livello ostativo previsto.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Sono stati utilizzati come base normativa per disporre la verificazione tecnica sulla capacità uditiva del candidato e sulla sussistenza della causa sanitaria di esclusione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati sanitari, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati sanitari contenuti nella decisione.
Massime di principio
- Quando l’esclusione da una procedura concorsuale per inidoneità psicofisica è fondata su una misurazione sanitaria contestata, il giudice può disporre una verificazione tecnica in contraddittorio per accertare l’effettiva sussistenza della causa di esclusione.
- L’accertamento della presenza di una patologia o di una menomazione non è di per sé sufficiente a giustificare l’inidoneità: occorre verificare se la concreta entità della condizione raggiunga la soglia ostativa prevista dalla normativa applicabile.
- Qualora la verificazione accerti che il candidato possiede il profilo psicofisico richiesto e che la Commissione medica abbia errato nella misurazione rilevante, il provvedimento di esclusione deve essere annullato e l’amministrazione deve riammettere il candidato a pieno titolo, senza riserva, al prosieguo della procedura.
- Le risultanze di una verificazione tecnica possono fondare direttamente la decisione giudiziale quando il Collegio le ritenga complete, coerenti e non inficiate da ragioni di dissenso.
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