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Sentenza

Sentenza n. 360/2026 - Genova, Sezione 1

quanto al ricorso introduttivo: per l’annullamento - della delibera della giunta comunale n. 291 del 21.12.2022, avente ad oggetto “atto di indirizzo per il riordino delle concessioni demaniali marittime del Comune di Santa Margherita Ligure”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusa la nota del 17.2.2023; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni; quanto al primo ricorso per motivi aggiunti: - della delibera della giunta comunale n. 255 del 1°.12.2023, avente ad oggetto “riordino delle concessioni demaniali marittime nel Comune di Santa Margherita Ligure - atto di indirizzo a seguito del parere motivato della Commissione UE del 16/11/2023 – ororoga tecnica al 31/12/2024 delle concessioni in essere, anche ai sensi della versione originaria dell’art. 3, comma 3, della L. n. 118/2022, e per l’espletamento delle procedure attivate ed attivande”; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento in data 11.3.2024, recante indicazioni in merito alla presentazione dell’istanza di concessione ai sensi dell’art. 36 cod. nav. nei procedimenti ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell’ambito del Comune di Santa Margherita Ligure; - di ogni atto presupposto o consequenziale, ivi inclusa la delibera della Giunta Comunale n. 47 del 1°.3.2024, avente ad oggetto “Criteri per l’assentimento di concessioni demaniali marittime per l’esercizio di stabilimenti balneari e altre attività turistico-ricreative ad essi assimilabili nell’ambito del Comune di Santa Margherita Ligure”; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;

Giustizia amministrativa202300141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di indirizzo e criteri per il riordino e l’assentimento delle concessioni demaniali marittime, nonché proroga tecnica delle concessioni in essere

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato la delibera della Giunta comunale relativa al riordino delle concessioni demaniali marittime, gli atti connessi e successivi, comprese la proroga tecnica delle concessioni in essere e le indicazioni per la presentazione delle istanze ai sensi dell’art. 36 cod. nav. nei procedimenti a evidenza pubblica. Con i motivi aggiunti sono state contestate anche la delibera recante i criteri per l’assentimento di concessioni demaniali marittime per stabilimenti balneari e attività turistico-ricreative assimilabili e il relativo provvedimento attuativo. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria. Nel corso del giudizio, tuttavia, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo che fosse dichiarata l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha richiamato il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere: fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità, ferma la necessità di regolare le spese. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della questione giuridica.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina l’udienza camerale da remoto nella quale è stata trattata la causa.

  • art. 36 cod. nav.

    Richiamato nell’atto comunale relativo alla presentazione delle istanze di concessione demaniale marittima nei procedimenti a evidenza pubblica; non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è pienamente disponibile: fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
  • Quando il ricorrente dichiara tempestivamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Anche in caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve provvedere alla regolazione delle spese di lite, potendo compensarle in ragione della complessità delle questioni trattate.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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