Cassazione Penale, Sentenza n. 24165/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento cautelare nei confronti di un indagato ritenuto gravemente coinvolto in un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro i beni culturali e contro il patrimonio, nonché in ulteriori fatti di compravendita di monete archeologiche di provenienza illecita e in violazioni del d.lgs. n. 42 del 2004. Il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento del riesame, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L’indagato ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 416 c.p. e degli artt. 273 e 292 c.p.p., oltre a omessa motivazione e travisamento del dato indiziario, sostenendo che il Tribunale non avrebbe verificato autonomamente gli elementi costitutivi dell’associazione per delinquere e che il quadro emergente integrerebbe semmai un concorso di persone in più reati-fine; inoltre ha contestato la rilevanza di alcuni riscontri investigativi, come il controllo in Eraclea Minoa e le dichiarazioni dei coindagati. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 274 c.p.p. e vizio motivazionale in ordine alle esigenze cautelari, contestando la ritenuta pericolosità di reiterazione del reato, perché i fatti risalivano al 2022 e non vi sarebbero state condotte successive utili a dimostrare un concreto rischio attuale di recidiva. La difesa ha anche depositato memoria di replica alla requisitoria del pubblico ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche, dirette a ottenere una rivalutazione del materiale indiziario già esaminato dal Tribunale e prive di specifici elementi idonei a dimostrare un effettivo vizio motivazionale. Quanto al primo motivo, la Corte ha valorizzato il quadro indiziario descritto nell’ordinanza impugnata: intercettazioni sulla programmazione delle trasferte, spostamenti verso i luoghi delle ricerche archeologiche abusive, dati GPS, sequestro di monete di interesse archeologico, rinvenimento di attrezzi idonei, nonché le dichiarazioni accusatorie di un coindagato sulla funzione di coordinamento e direzione svolta dall’indagato. Tali elementi sono stati ritenuti coerenti con la configurazione di un’associazione stabile, con ruoli definiti, programma criminoso indeterminato e operatività seriale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto non censurabile la valutazione del pericolo di reiterazione, anche alla luce del possesso, il 18 novembre 2025, di attrezzi per scavi archeologici e della personalità criminale dell’indagato. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per contestare e confermare, sul piano cautelare, la sussistenza di un’associazione per delinquere fondata su stabilità del vincolo, ruoli definiti e programma criminoso comune.
Invocato dalla difesa in tema di gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione indiziaria del Tribunale.
Invocato per censurare la motivazione dell’ordinanza cautelare; la Corte ha escluso omissioni o travisamenti decisivi.
Invocato in relazione al pericolo di reiterazione del reato; la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale.
Applicato per la conseguenza economica dell’inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Citate le fattispecie in materia di beni culturali richiamate nel provvedimento cautelare, senza specificazione ulteriore nel testo.
Richiamato con riferimento a due fattispecie inerenti la compravendita di monete archeologiche provento di furto di beni archeologici.
Massime di principio
- In sede di legittimità contro un’ordinanza cautelare, il ricorso è inammissibile quando si risolve nella mera contestazione delle valutazioni già compiute dal giudice di merito, senza indicare specifiche e decisive evidenze trascurate o travisate.
- La verifica della gravità indiziaria per l’associazione per delinquere può fondarsi su un insieme convergente di elementi indiziari, anche se eterogenei, quali intercettazioni, tracciamenti degli spostamenti, sequestri di oggetti pertinenti all’attività illecita e dichiarazioni dei coindagati.
- Per configurare, anche in sede cautelare, un’associazione per delinquere non è necessario un programma criminoso determinato nei singoli dettagli: l’indeterminatezza del programma può risultare proprio dalla pluralità di scavi o attività illecite programmati in luoghi diversi e con modalità seriali.
- La presenza di ruoli definiti, la collaborazione stabile e gli accorgimenti per eludere i controlli investigativi sono indici sintomatici della partecipazione a un sodalizio criminoso, e non di un mero concorso occasionale di persone in reati-fine.
- Il giudizio sul pericolo di reiterazione può essere sorretto anche da elementi attuali desunti dal possesso, in epoca recente, di strumenti funzionali alla commissione del medesimo tipo di reato e dalla complessiva personalità criminale dell’indagato.
- La deduzione del travisamento del dato indiziario in cassazione richiede la puntuale indicazione di un’evidenza decisiva pretermessa o rappresentata in modo infedele; non basta opporre una lettura alternativa del compendio probatorio.
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