Sentenza n. 820/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del provvedimento a firma del sostituto Direttore Struttura Complessa sanità animale - ASL 3 del sistema sanitario regionale della Liguria - Dipartimento prevenzione - protocollo (registro ufficiale U) n. 0082725 del 23 maggio 2024 e notificato in data 29 maggio 2024, con cui si impone l’abbattimento di n. 2 cinghiali, di anni approssimativamente tre e cinque ed ai quali sono assegnati i nomi Naso e Rosino; dell’atto istruttorio e presupposto del primo in elenco, recante il seguente numero di protocollo: scheda di rilevazione ufficiale (SRU)/verbale n. 20240513SS01 del 13 maggio 2023; dell’atto istruttorio ulteriore prot. 0513SS02 sempre del 13 maggio 2024; dell’atto istruttorio - scheda controllo ufficiale (SCU) - n. 2024-48 del 13.5.2024; di ogni altro atto, documento e/o provvedimento connesso, collegato o comunque pertinente la vicenda in esame che al momento non si conosce, oggetto di accesso documentale; e, con primo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento dell’ordinanza Ministero della salute - Commissario straordinario alla peste suina africana datata 10 maggio 2024 e pubblicata in G.U. il 15 maggio 2024, rubricata “Misure di applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e aggiornamento delle azioni strategiche per l’elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»: controllo ed eradicazione della peste suina africana (ordinanza n. 2/2024). (24A02429) (GU Serie Generale n.112 del 15.5.2024), per quanto occorra”; del “Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e aggiornamento delle azioni strategiche per l’elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028” assunto dal Commissario straordinario alla PSA in data 3 agosto 2023, per quanto occorra; e, con secondo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento, previa misura cautelare, del provvedimento identificato con protocollo n. “asl3_gen.A382952.registroufficiale.U.0109729.15-07-2024” notificato in pari data, a firma del sostituto Direttore Struttura Complessa sanità animale - ASL 3 del sistema sanitario regionale della Liguria - Dipartimento prevenzione - protocollo (Registro Ufficiale U) n. 0082725 del 23 maggio 2024, con cui si impone la realizzazione di presidi di sicurezza; di ogni altro (ove occorra, anche già impugnati e depositati) atto, documento e/o provvedimento connesso, collegato o comunque pertinente la vicenda in esame anche al momento non noti, oggetto di eventuale accesso documentale; per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento della ASL 3 Liguria relativamente all’istanza della ricorrente di iscrizione, ai fini formalmente identificativi, nella BDN dei suidi Naso e Rosino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di abbattimento di due cinghiali, atti istruttori e prescrizioni sanitarie connesse, ordinanza commissariale sulla PSA e successivo provvedimento impositivo di presidi di sicurezza, oltre al silenzio sull’iscrizione identificativa dei suidi nella BDN
Esito
Favorevole al ricorrente (detentori di animali)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio è stato riassunto davanti al TAR Lazio dopo che il TAR Liguria aveva dichiarato il difetto di competenza. I ricorrenti hanno contestato l’ordine di abbattimento di due cinghiali detenuti presso un rifugio, nonché gli atti istruttori relativi alla presenza degli animali, al sequestro amministrativo, al fermo/blocco ufficiale e alle prescrizioni imposte dall’ASL. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 2 l. 241/1990 per assenza di un’istruttoria sulle condizioni di estrema gravità idonee a giustificare l’abbattimento; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto, insufficienza e incoerenza della motivazione; travisamento dei fatti, illogicità manifesta ed erronea applicazione della normativa europea e nazionale sulla PSA, ritenuta riferibile agli allevamenti e alla commercializzazione delle carni ma non alla concreta situazione di due animali detenuti. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto consentire un percorso di regolarizzazione e che la presenza di due suidi non integrasse un allevamento. Con motivi aggiunti sono state impugnate l’ordinanza del Commissario straordinario alla PSA e il relativo piano straordinario, nonché il successivo provvedimento ASL che imponeva presidi di sicurezza. È stata altresì proposta domanda contro il silenzio dell’ASL sull’iscrizione identificativa dei due suidi nella BDN. L’ASL ha eccepito l’inammissibilità della riassunzione e dei motivi aggiunti per l’omessa indicazione, nell’oggetto della notificazione PEC, della formula prevista dall’art. 3-bis, comma 4, l. 53/1994.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità della notificazione, ritenendo che l’omessa indicazione nell’oggetto della PEC della formula prevista dalla l. 53/1994 non comportasse nullità quando la consegna dell’atto avesse comunque consentito la conoscenza dello stesso e il raggiungimento dello scopo legale. Nel merito ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti nei limiti indicati in motivazione. Quanto all’abbattimento, il giudice ha distinto tra l’abbattimento obbligatorio degli animali presenti nello stabilimento colpito da un focolaio e l’abbattimento preventivo, discrezionale, degli animali detenuti in altri stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni. In ogni caso, l’abbattimento preventivo deve essere preceduto da una valutazione concreta di proporzionalità, soprattutto considerando la tutela degli animali e la gravità della soppressione. Nel caso esaminato non risultava alcun accertamento sanitario sulla salute dei due cinghiali né una valutazione del rischio epidemiologico o dell’impossibilità di ricorrere a misure meno invasive. L’ordine era stato adottato principalmente per ragioni attinenti alle modalità di detenzione e non per un concreto rischio di contaminazione o diffusione di patologie. Il giudice ha quindi escluso che l’abbattimento potesse operare come sanzione per la violazione degli obblighi di detenzione o identificazione: esso è misura preventiva e precauzionale, adottabile solo quando necessaria per contenere un rischio sanitario non altrimenti fronteggiabile. Quanto ai dodici gatti privi di microchip, il TAR ha ritenuto che non emergesse un obbligo generale di identificazione applicabile alla fattispecie: la disciplina regionale richiamata dall’ASL vietava la vendita o cessione di gatti non identificati, ma i gatti non risultavano venduti o ceduti. Anche l’eventuale violazione del divieto di allontanare i gatti liberi dal loro habitat avrebbe potuto comportare soltanto le sanzioni previste, non l’imposizione di obblighi privi di base normativa. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il potere amministrativo deve essere esercitato nel rispetto del termine procedimentale e mediante un’istruttoria adeguata alla concreta decisione da assumere.
art. 3 l. 241/1990
L’ordine di abbattimento deve essere sorretto da una motivazione concreta, coerente e riferita al rischio sanitario effettivamente accertato.
art. 3-bis, comma 4, l. 53/1994
notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
L’omessa indicazione della formula nell’oggetto della notificazione PEC non determina nullità se la notificazione ha comunque raggiunto il destinatario e lo scopo legale.
art. 61 regolamento (UE) 2016/429
Nel determinare quali delle misure di controllo delle malattie di cui al paragrafo 1 siano appropriate, l'autorità competente tiene conto di quanto segue: a) profilo della malattia; b) il tipo di produzione e delle unità epidemiologiche nello stabilimento, nell'azienda alimentare e di mangimi, nello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualunque altro luogo colpiti.
L’autorità competente deve scegliere le misure di controllo tenendo conto del profilo della malattia, del tipo di produzione e delle unità epidemiologiche interessate.
art. 12 regolamento di esecuzione (UE) 2020/687
tutti gli animali delle specie elencate detenuti nello stabilimento colpito sono abbattuti quanto prima in loco
In presenza di un focolaio confermato nello stabilimento colpito, l’abbattimento degli animali delle specie elencate costituisce misura obbligatoria; tale disciplina non si applica automaticamente agli stabilimenti non colpiti.
artt. 21 e 22 regolamento di esecuzione (UE) 2020/687
Nella zona soggetta a restrizioni esterna allo stabilimento colpito, l’abbattimento preventivo è una misura discrezionale, da adottare sulla base delle informazioni epidemiologiche o di altri dati.
art. 8 ordinanza commissariale PSA n. 5/2023
il sequestro, l’abbattimento e la distruzione degli animali dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari eventualmente ritenuti necessari
Per suini non identificati o detenuti illegalmente, l’abbattimento deve essere ricondotto alla disciplina specifica e agli accertamenti sanitari eventualmente necessari, non potendo trasformarsi automaticamente in una sanzione per irregolarità di detenzione.
art. 9 Costituzione
La Repubblica ... tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
La tutela degli animali costituisce valore costituzionale da considerare nel bilanciamento relativo all’adozione di misure amministrative incidenti sulla vita degli animali.
art. 13 TFUE
l'Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali
La natura senziente degli animali impone di considerare le loro esigenze nell’applicazione delle misure amministrative e legislative.
Massime di principio
- L’abbattimento degli animali previsto dalla disciplina europea sulla sanità animale ha natura preventiva e precauzionale, non sanzionatoria: può essere disposto per contenere un rischio concreto di contaminazione o diffusione di patologie, ma non può costituire la mera conseguenza punitiva di irregolarità nella detenzione o nell’identificazione degli animali.
- L’abbattimento obbligatorio di tutti gli animali presenti nello stabilimento colpito da un focolaio confermato deve essere distinto dall’abbattimento preventivo degli animali detenuti in altri stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni; quest’ultimo è discrezionale e richiede una valutazione basata sulle informazioni epidemiologiche e sugli altri dati rilevanti.
- Anche quando l’abbattimento preventivo è astrattamente consentito dalla normativa sanitaria, l’amministrazione deve svolgere una valutazione concreta di proporzionalità tra il rischio da fronteggiare e la soppressione dell’animale, verificando l’esistenza di un rischio sanitario effettivo e l’assenza di misure meno invasive idonee.
- Un ordine di abbattimento è illegittimo se manca una specifica istruttoria sanitaria sulla condizione degli animali e sul rischio epidemiologico e se la motivazione si fonda esclusivamente sulle modalità irregolari di detenzione, senza dimostrare la necessità dell’abbattimento per la tutela della salute pubblica.
- L’amministrazione non può imporre obblighi di identificazione degli animali privi di una specifica base normativa: la previsione di sanzioni per una condotta eventualmente illecita non consente di introdurre, in via amministrativa, prescrizioni ulteriori non previste dalla legge.
- L’irritualità della notificazione a mezzo PEC derivante dall’omessa indicazione della formula prevista dalla l. 53/1994 non determina nullità quando l’atto sia comunque pervenuto al destinatario, che ne abbia avuto conoscenza, con conseguente raggiungimento dello scopo legale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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