Cassazione Penale, Sentenza n. 8089/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione tra le condanne per varie estorsioni (settembre 1998 - dicembre 1999) e la condanna per omicidio del 26/09/1998. Il ricorrente, tramite unico motivo, denunciava manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), sostenendo che la Corte d'appello non aveva valutato tutti i moventi dell'omicidio: oltre alla vendetta, i collaboratori di giustizia avrebbero riferito che l'uccisione serviva a riaffermare l'egemonia del clan Falanga e dunque era collegata alla faida e al finanziamento con proventi estorsivi; il ricorrente chiedeva anche di individuare la data di ingresso nell'associazione per dimostrare una pianificazione unitaria e sosteneva di avere un ruolo apicale nella consorteria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, ritenendo la motivazione dell'ordinanza di merito adeguata e logica. È stato confermato che l'appartenenza all'associazione e la contiguità spazio-temporale non bastano a dimostrare la continuazione: era provata l'estemporaneità dell'omicidio, la decisione di vendetta e il fatto che il Tutti chiese il permesso al capo e si avvalse di un 'gruppo di fuoco', elementi che indicano assenza di programmazione originaria dell'omicidio nell'ambito dell'associazione. Il ricorso mirava a ottenere una diversa valutazione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il ricorso denunciava la manifesta illogicità della motivazione ai sensi di questa norma; la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché la motivazione impugnata risultava completa e coerente.
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074
«Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»
Principio applicato dalla Corte: per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare un progetto criminoso unitario con indicatori concreti; l'estemporaneità dei reati successivi esclude la continuazione.
Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Riferimento ai limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito, ma può solo verificare la coerenza strutturale della motivazione impugnata.
Imposizione del limite al riesame dei fatti in sede di legittimità; qui usata per respingere la richiesta di riconsiderazione fattuale dei giudici di merito.
Massime di principio
- La mera appartenenza a un'associazione criminale e la vicinanza spazio-temporale tra reati non sono di per sé sufficienti a riconoscere la continuazione tra reati; occorre dimostrare un disegno criminoso unitario e almeno una programmazione originaria dei reati successivi nelle linee essenziali.
- Indicatori rilevanti per il riconoscimento della continuazione: omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, causalità tra i fatti, sistematicità e abitudini di vita criminale, e prova che i reati successivi fossero programmati in anticipo.
- Un delitto di tipo vendicativo, deciso estemporaneamente e subordinato all'autorizzazione del capo del sodalizio, tende a escludere la ritenuta pianificazione unitaria e dunque la continuazione con reati-fine tipici dell'associazione.
- In sede di Cassazione è precluso rinnovare la valutazione di merito: il giudizio di legittimità verifica la coerenza e la completezza della motivazione, non la più conveniente riesamina delle fonti di prova.
- Per chi difende la ricorrenza della continuazione è strategico: produrre elementi probatori sulla programmabilità originaria (es. pianificazione, finanziamento preventivo, ruolo e compiti assegnati nel clan, comunicazioni o atti preparatori) e dimostrare il nesso funzionale fra i reati e l'attività associativa.
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