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Sentenza

Sentenza n. 7394/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del verbale della Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di Notaio, indetto con D.D. del 13 dicembre 2022, -OMISSIS- del 21/2/2024, nella parte in cui il ricorrente è stato dichiarato inidoneo ex art. 11 c. VII D.Lgs 166/2006, e dell’allegata scheda di valutazione dell’elaborato del ricorrente relativo all’atto inter vivos di diritto civile, denominata allegato A al verbale -OMISSIS- (numero identificativo busta: -OMISSIS-); - nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso ivi compreso, ove occorra, l’elenco dei candidati ammessi alle prove orali, pubblicato in data 3 luglio 2024, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente; quanto ai motivi aggiunti presentati il 14 luglio 2025: - del Decreto del 15 maggio 2025 di Ministero della Giustizia di approvazione della graduatoria vincitori concorso 400 posti di notaio indetto con D.D.13 dicembre 2022, pubblicato mediate avviso in data 16 maggio 2025 sul sito del Ministero Giustizia unitamente alla graduatoria vincitori, nonché del Decreto 12 giugno 2025 di nomina e assegnazione sedi concorso a 400 posti di notaio indetto con D.D. 13 dicembre 2022 nell'ambito dei quali il ricorrente risulta escluso, unitamente ad ogni altro provvedimento anche non conosciuto ed ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguenziale; - ed ancora del verbale della Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di Notaio, indetto con D.D. del 13 dicembre 2022, -OMISSIS- del 21 febbraio 2024, nella parte in cui il ricorrente è stato dichiarato inidoneo ex art. 11 c. VII D.Lgs 166/2006, e dell’allegata scheda di valutazione dell’elaborato del ricorrente relativo all’atto inter vivos di diritto civile, denominata allegato A al verbale -OMISSIS- (numero identificativo busta: 1 -OMISSIS-); -di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso ivi compreso, ove occorra, l’elenco dei candidati ammessi alle prove orali, pubblicato in data 3 luglio 2024, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente.

Giustizia amministrativa202410228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità alla prova scritta del concorso per 400 posti di notaio, con mancata ammissione alla prova orale, nonché graduatoria finale e atti conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il verbale della commissione esaminatrice e la scheda di valutazione dell'elaborato inter vivos di diritto civile, deducendo la violazione dell'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006 e l'eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà, travisamento dei fatti e superficialità nella lettura dell'elaborato e della traccia. La commissione aveva rilevato una causa di nullità e due profili di grave insufficienza, oltre ad altri profili di insufficienza, dichiarando il candidato non idoneo dopo la correzione del primo elaborato e senza esaminare quelli successivi. In particolare, il ricorrente ha contestato: la ritenuta omissione della dichiarazione autografa del sordomuto; la mancata previsione di una garanzia relativa alla servitù costituita in sede di divisione, in relazione al rischio derivante dall'ipoteca preesistente; e il rilievo concernente la comunione legale sul bene assegnato in divisione, collegato alla misura del conguaglio e alla disciplina fiscale. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria definitiva dei vincitori e il decreto di nomina e assegnazione delle sedi, per invalidità derivata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima l'applicazione dell'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006, che consente alla commissione di interrompere la correzione quando nei primi due elaborati emergano nullità o gravi insufficienze, intese come errori ostativi indicativi di lacune insanabili. Quanto al primo rilievo, i puntini di sospensione accompagnati da una spiegazione generale non equivalgono alla dichiarazione autografa che il candidato avrebbe dovuto inserire nell'atto, sicché la causa di nullità era ragionevolmente ravvisabile. Quanto al secondo, la traccia richiedeva espressamente una garanzia sulla servitù, tenuto conto del conflitto tra la servitù successiva all'ipoteca e il rischio di espropriazione del fondo servente; l'elaborato non aveva individuato alcuna soluzione idonea, come la liberazione dell'immobile dall'ipoteca o l'ampliamento delle garanzie spettanti all'acquirente. Quanto al terzo, la commissione non aveva censurato necessariamente la soluzione interpretativa adottata, ma gli argomenti utilizzati a sostegno, ritenuti non conferenti perché fondati su una misura del conguaglio non indicata dalla traccia e su profili fiscali irrilevanti per il quesito. La presenza dei tre errori ostativi era di per sé sufficiente a giustificare il giudizio negativo e rendeva privo di interesse l'esame degli ulteriori motivi, poiché anche il loro eventuale accoglimento non avrebbe consentito l'ammissione alla prova orale. Le spese sono state compensate; è stata confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione separata.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 166/2006

    La Commissione procede alla lettura degli elaborati di ciascun candidato e, successivamente, esprime un giudizio complessivo di idoneità per l'ammissione alla prova orale.

    La regola ordinaria impone la lettura di tutti e tre gli elaborati prima della formulazione del giudizio complessivo di idoneità.

  • art. 11, comma 7, d.lgs. 166/2006

    nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, la Commissione dichiari non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi

    La disposizione consente di interrompere la correzione degli elaborati successivi quando il primo o il secondo elaborato presenti nullità o gravi insufficienze, qualificabili come errori ostativi indicativi di lacune insanabili.

  • art. 57 della legge notarile

    La dichiarazione autografa richiesta per l'atto del sordomuto non può essere sostituita, in un elaborato concorsuale, da puntini di sospensione accompagnati dalla spiegazione del contenuto che avrebbe dovuto essere inserito.

  • art. 2812 c.c.

    La traccia imponeva di considerare il rischio per l'acquirente della servitù derivante dalla sua posteriorità rispetto all'ipoteca e di predisporre una garanzia o una soluzione contrattuale idonea a neutralizzarlo.

Massime di principio

  • Nel concorso notarile, la presenza di una nullità o di una grave insufficienza nei primi due elaborati consente alla commissione di dichiarare il candidato non idoneo senza procedere alla lettura degli elaborati successivi, trattandosi di errori ostativi indicativi di lacune di gravità tale da rendere superflua la prosecuzione della correzione.
  • Nella redazione concorsuale di un atto notarile, il candidato deve riprodurre l'atto nei termini in cui sarebbe stipulato nella realtà; puntini di sospensione o indicazioni meramente descrittive non equivalgono all'inserimento della dichiarazione o clausola richiesta dalla legge o dalla traccia.
  • La commissione esaminatrice può ritenere gravemente insufficiente un elaborato che ometta di dare seguito a una richiesta espressa della traccia, anche quando il candidato abbia affrontato il tema nella parte motivazionale senza predisporre una soluzione concreta nell'atto.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione delle prove concorsuali non conduce alla sostituzione della valutazione della commissione, ma verifica la presenza di errori manifesti, irragionevolezza, travisamento o arbitrarietà; è legittimo il giudizio fondato su rilievi tecnici coerenti con la traccia e non manifestamente illogici.
  • Quando anche uno solo dei rilievi ostativi sia sufficiente a giustificare la non ammissione alla prova orale, non sussiste un interesse concreto all'esame delle ulteriori censure relative alla valutazione dell'elaborato, perché il loro eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre all'ammissione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereSopravvenuta carenza di interesse

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