Sentenza n. 792/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione di esclusione dalla gara CIG B789FBE69C, prot. n. 49703 del 18 settembre 2025; - della nota 48287 dell’11 settembre 2025 di attivazione del soccorso istruttorio; - dei verbali di gara e, segnatamente, di quello del 18 luglio 2025, con cui è stata decisa l’esclusione della ricorrente e la conseguente aggiudicazione in favore della controinteressata; - delle comunicazioni prot. 8726 e 8749; - del bando, del disciplinare e della relativa rettifica, effettuata con nota prot. 40502 del 23 luglio 2025; - della Determinazione a contrattare DDVA4 n. 513/33188 del 18 giugno 2025 - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente a quelli impugnati; con richiesta - di subentro nel contratto eventualmente stipulato, previa dichiarazione d’inefficacia dello stesso ex artt. 121 o 122 del c.p.a.; ovvero, in subordine per la condanna della stazione appaltante al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell’appalto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, dispone dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. La dichiarazione resa dalla ricorrente ha quindi determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Atto impugnato: esclusione da una procedura di gara e conseguente aggiudicazione in favore di altra impresa, unitamente agli atti della procedura e all'attivazione del soccorso istruttorio
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente aveva impugnato la comunicazione di esclusione dalla gara, la nota di attivazione del soccorso istruttorio, i verbali di gara, l'aggiudicazione alla controinteressata, le comunicazioni, il bando, il disciplinare, la relativa rettifica, la determinazione a contrattare e gli ulteriori atti connessi. Aveva inoltre chiesto, in caso di stipula, il subentro nel contratto previa dichiarazione di inefficacia dello stesso ai sensi degli artt. 121 o 122 c.p.a., oppure, in subordine, il risarcimento per equivalente. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
«il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse»
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme all'art. 35 c.p.a. nel contesto della definizione del giudizio.
art. 121 c.p.a.
Indicato dalla ricorrente quale base della domanda subordinata di dichiarazione di inefficacia del contratto e di subentro.
art. 122 c.p.a.
Indicato dalla ricorrente quale base della domanda subordinata di dichiarazione di inefficacia del contratto e di subentro.
Massime di principio
- Il ricorrente può rinunciare alla decisione di merito dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione.
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35 c.p.a.
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