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Sentenza

Sentenza n. 533/2026 - Roma, Sezione 1B

- del provvedimento del Miur prot. 22187 del 29.10.19, ricevuto dalla ricorrente via posta in data 11.11.19, con il quale si comunica che l’istanza di riconoscimento del titolo di docente conseguito in Spagna non può essere accolta, per “difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli per l’esercizio della professione di docente conseguiti in paese appartenente all’Unione Europea”; - se esistente, del verbale e/o altro atto interno, con il quale il Miur ha deciso che la ricorrente e/o i soggetti in possesso di una acreditación/equivalencia che menzioni il campo specifico “Idiomas”, non possono ottenere il riconoscimento per la classe “A022 Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di I grado” e “A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I grado”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale NONCHÉ PER LA CONDANNA - a emettere un nuovo provvedimento, previa interlocuzione con le Autorità spagnole attraverso il “sistema IMI” (artt. 50 e 56 della direttiva 2005/36/CE), al fine di ottenere l’elenco dettagliato delle materie che la ricorrente è abilitata a insegnare in Spagna, come rilasciato dalla Spagna ai cittadini spagnoli e come rilasciato, in passato, ad altri cittadini italiani.

Giustizia amministrativa202000023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita in Spagna per le classi di concorso A022 e A012

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, dopo aver conseguito titoli universitari italiani in Lettere e Linguistica, ha ottenuto in Spagna l'equivalencia della laurea al titolo spagnolo di Grado nel ramo Artes y Humanidades, campo specifico Idiomas, nonché il Master universitario per la formazione dei docenti della scuola secondaria. Ha quindi chiesto al Ministero il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 e della direttiva 2005/36/CE. Il Ministero ha respinto l'istanza ritenendo che l'indicazione del campo specifico Idiomas, anziché Humanidades, escludesse l'abilitazione all'insegnamento delle discipline umanistiche. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; difetto di istruttoria e motivazione e violazione degli artt. 50 e 56 della direttiva 2005/36/CE per mancata attivazione del sistema IMI e mancata verifica dell'effettivo ambito dell'abilitazione spagnola; erroneità dei presupposti di fatto, sostenendo che il percorso formativo e i crediti acquisiti consentissero l'insegnamento di discipline quali italiano, latino, storia, geografia e letteratura; disparità di trattamento rispetto a un'altra docente con percorso formativo ed equivalencia analoghi, alla quale era stato riconosciuto il titolo per classi di concorso corrispondenti.

La decisione

Il ricorso è stato accolto con assorbimento del primo, terzo e quarto motivo. Il TAR ha ritenuto fondato il secondo motivo, annullando il diniego per difetto di istruttoria e motivazione. Il Ministero si era limitato a recepire formalisticamente l'indicazione Idiomas contenuta nell'acreditación spagnola, senza esaminare l'insieme dei diplomi, certificati e crediti formativi della ricorrente, senza confrontare comparativamente la formazione acquisita con i requisiti italiani per le classi di concorso richieste, senza valutare l'eventuale adozione di misure compensative e senza acquisire, ove necessario, chiarimenti dalle autorità spagnole tramite il sistema IMI. L'Amministrazione è stata ordinata a riesaminare l'istanza entro centoventi giorni, secondo i criteri indicati in sentenza, con obbligo di motivare specificamente l'esito e di valutare le misure compensative in presenza di differenze sostanziali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; il motivo è stato assorbito, non deciso nel merito.

  • d.lgs. 206/2007

    Costituisce la normativa nazionale richiamata per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro dell'Unione europea.

  • artt. 50 e 56 direttiva 2005/36/CE

    Impongono, secondo il percorso argomentativo recepito dal giudice, la cooperazione amministrativa tra autorità competenti e consentono di acquisire tramite il sistema IMI i chiarimenti necessari sull'effettivo ambito della qualifica professionale estera.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    In presenza di differenze sostanziali tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l'amministrazione deve valutare la possibilità di imporre misure compensative prima di rigettare l'istanza.

  • direttiva 2005/36/CE

    Il riconoscimento della qualifica professionale richiede l'esame complessivo dei titoli e dell'esperienza, nonché un confronto concreto e comparativo con le conoscenze e qualifiche richieste nello Stato ospitante.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione da remoto della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l'amministrazione non può fondare il diniego sulla sola denominazione formale del settore o campo specifico indicato nel certificato estero, ma deve esaminare complessivamente diplomi, certificati, titoli ed esperienza dell'interessato.
  • L'autorità competente deve effettuare un confronto concreto e comparativo tra le competenze attestate dalla formazione estera e quelle richieste dalla legislazione nazionale per l'accesso alla professione, senza pretendere l'identità formale dei titoli e valorizzando anche una loro sostanziale equivalenza.
  • Quando la documentazione disponibile non chiarisce l'effettivo ambito della qualifica professionale estera, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria adeguata, anche acquisendo chiarimenti dalle autorità dello Stato d'origine tramite il sistema IMI previsto dalla direttiva 2005/36/CE.
  • L'eventuale riscontro di differenze sostanziali tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante non consente un rigetto automatico: l'amministrazione deve previamente valutare l'adozione di misure compensative proporzionate ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
  • Il provvedimento di diniego del riconoscimento è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando non indica l'analisi dei titoli complessivamente posseduti, il confronto comparativo tra i percorsi formativi e le ragioni per cui non siano praticabili misure compensative.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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