Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9934/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento, emesso dal Questore di Roma, datato 01.12.2022 , e conosciuto dall'odierno ricorrente in data 11.01.2023, con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. assicurata 055964228996; - degli atti endoprocedimentali, non conosciuti, alla base del suddetto provvedimento; - di ogni atto connesso e consequenziale a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202304778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Roma di inammissibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il provvedimento richiamava il precedente rigetto della richiesta di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, la valutazione di pericolosità sociale operata dalla Corte d'appello di Roma e la conferma dell'espulsione, in relazione a una condanna per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. Sono stati dedotti difetto e carenza di istruttoria, difetto di motivazione, eccesso di potere, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione dell'art. 3 l. 241/1990, motivazione carente e contraddittoria e illogicità manifesta. È stata inoltre contestata l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha rilevato che la gravità dei reati commessi e il provvedimento espulsivo, rispetto al quale il giudice amministrativo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, legittimavano il diniego. Richiamando l'art. 74 c.p.a. e una pertinente decisione del Consiglio di Stato, il Collegio ha affermato che la condanna definitiva per maltrattamenti aggravati, rientranti nella fattispecie di cui all'art. 380, comma 2, lett. l-ter, c.p.p., è di per sé ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno, in forza del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Ha inoltre osservato che l'Amministrazione non si era limitata al mero richiamo della condanna, ma aveva svolto una valutazione articolata della pericolosità sociale, considerando la gravità dei comportamenti, la condotta complessiva e i plurimi deferimenti all'autorità giudiziaria. In presenza di un comprovato quadro di pericolosità sociale, il solo svolgimento di attività lavorativa non è sufficiente a fondare una valutazione favorevole, poiché l'interesse dello straniero recede rispetto all'interesse pubblico alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La condanna definitiva per i reati indicati nel provvedimento, rientranti nella fattispecie richiamata dall'art. 380, comma 2, lett. l-ter, c.p.p., costituisce elemento ostativo al rinnovo del titolo di soggiorno.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    In combinato disposto con l'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, fonda l'ostatività della condanna definitiva al rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 380, comma 2, lett. l-ter, c.p.p.

    La fattispecie di reato richiamata dal giudice rileva, in collegamento con la disciplina dell'immigrazione, ai fini dell'effetto ostativo al rinnovo del titolo di soggiorno.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di violazione dell'obbligo di motivazione è stata ritenuta infondata, poiché il provvedimento esponeva le ragioni connesse alla condanna, alla pericolosità sociale e alla situazione espulsiva.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non ha inciso sulla legittimità dell'atto, in ragione della natura vincolata della decisione e dell'applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La norma è stata utilizzata per escludere l'annullabilità derivante dall'omessa comunicazione del preavviso di rigetto, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 74 c.p.a.

    Il TAR ha richiamato la possibilità di motivare la sentenza mediante rinvio a precedenti conformi.

Massime di principio

  • La condanna definitiva per maltrattamenti aggravati rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 380, comma 2, lett. l-ter, c.p.p. è, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, di per sé ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno.
  • In presenza di una condanna ostativa, l'Amministrazione può fondare il diniego del rinnovo non soltanto sul dato formale della condanna, ma anche su una valutazione della pericolosità sociale desunta dalla gravità dei comportamenti, dalla condotta complessiva dell'interessato e da ulteriori deferimenti all'autorità giudiziaria.
  • Il comprovato quadro di pericolosità sociale prevale sull'interesse dello straniero alla prosecuzione del soggiorno; il mero svolgimento di attività lavorativa non è sufficiente a giustificare il rinnovo del permesso.
  • Quando il provvedimento di diniego ha natura vincolata e risulta palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l'annullabilità dell'atto ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.