Cassazione Penale, Sentenza n. 15142/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di euro 99.126,40 ritenuti profitto di reati di truffa ai danni dello Stato (artt. 81, 110, 640 c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la nullità del decreto per mancata articolazione dell'imputazione preliminare ex art. 309 co. 9 c.p.p. e l'assenza di adeguata motivazione circa la natura degli artifizi e il consapevole concorso del legale rappresentante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha richiamato il principio secondo cui i provvedimenti cautelari reali non richiedono la completa formulazione del capo di imputazione nelle indagini preliminari, ma richiedono una motivazione concreta e coerente che evidenzi elementi significativi della sussistenza del reato. Il Tribunale del riesame aveva motivato indicando il mandato di pagamento emesso a favore del ricorrente, l'assenza di documentazione giustificativa attestata dai nuovi dirigenti ASL, il collegamento a mandati illeciti creati da Luongo e Vilone e precedenti analoghi pagamenti a favore del medesimo rappresentante per altro centro diagnostico. La documentazione difensiva non avrebbe riguardato il mandato specifico. Per questi motivi la motivazione è stata ritenuta sufficiente e il ricorso privo di specificità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.; art. 110 cod. pen.; art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen.
Riferimento ai reati ipotizzati (concorso e truffa aggravata): la Corte rileva che il sequestro mira a sottrarre il profitto di tali reati e che la configurazione astratta del reato è stata adeguatamente collegata agli elementi probatori posti a fondamento del provvedimento.
art. 309 comma 9 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per la presunta nullità del decreto per mancata articolazione dell'imputazione: la Corte ribadisce che nelle indagini preliminari non è richiesta la completa formulazione del capo di imputazione e che il requisito è invece l'esplicitazione di elementi significativi che consentano di ricondurre la somma al reato.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente come termine di confronto sul livello del compendio indiziario: per i sequestri non è necessario il livello indiziario previsto per le misure personali (grave indizio), ma è comunque richiesta una verifica puntuale e concreta degli elementi che consentano di desumere l'esistenza del reato.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata quanto all'inammissibilità per aspecificità del motivo di ricorso: la Corte ricorda che il ricorso non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato e deve confrontarsi con le ragioni argomentate dal provvedimento impugnato.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna per sopravvenuta inammissibilità del ricorso e per la gravosità colposa della deduzione: la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 25932/2008; Sez. U. n. 18954/2016; altre pronunce richiamate)
La Corte richiama precedenti secondo cui il sequestro preventivo può essere disposto anche nei confronti di terzi, non richiede il rinvio a giudizio e richiede una motivazione che esponga elementi concreti e significativi; la cassazione è ammessa solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo di somme presunte provento di reato non richiede la completa formulazione del capo di imputazione propria della fase del giudizio, ma necessita di una motivazione concreta che colleghi gli importi al reato mediante elementi significativi.
- La Corte di legittimità valuta solo vizi di legge o difetti motivazionali tali da rendere il provvedimento incomprensibile o privo dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza: attacchi generici o che non contrastano i punti non possono essere accolti.
- In sede di riesame il giudice deve considerare il contesto investigativo complessivo e le risultanze processuali, non limitandosi alla sola astratta configurabilità del reato; occorre indicare, anche sinteticamente, perché gli elementi raccolti rendono plausibile il vincolo tra somme e reato.
- La difesa che impugna un sequestro deve confrontarsi espressamente con le argomentazioni fattuali del giudice (es. specifici mandati, assenza di documentazione giustificativa, collegamenti con altre vicende) fornendo documentazione direttamente pertinente al mandato contestato.
- Ricorsi per cassazione meramente formali, aspecifici o che ignorano la motivazione del provvedimento impugnato sono spesso dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15098/2024 del 12/04/2024
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15099/2024 del 12/04/2024
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15100/2024 del 12/04/2024
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15101/2024 del 12/04/2024
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15102/2024 del 12/04/2024
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15103/2024 del 12/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →