Cassazione Penale, Ordinanza n. 20811/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Restava ferma la conferma della condanna resa in appello per tentato furto in abitazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 21/01/2025, che aveva confermato la sua condanna per tentato furto in abitazione. Con l'unico motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine al raggiungimento della prova certa della colpevolezza, sostenendo in sostanza che la decisione di merito non avesse adeguatamente dimostrato la responsabilità penale. La Corte ha rilevato che la censura si risolveva in affermazioni astratte e non calate nella fattispecie concreta.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando un difetto di motivazione sulla prova della colpevolezza, si risolva in formule astratte prive di specifica correlazione con la concreta ricostruzione fattuale operata nei giudizi di merito.
- La censura in cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata e con gli elementi di fatto posti a base della decisione; doglianze generiche o meramente assertive non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento di merito confermato resta fermo e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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