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Sentenza

Sentenza n. 4998/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'Ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 4203/2025 pubblicata il 28.05.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 22755/2024.

Giustizia amministrativa202600140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 4203/2025 del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto alla Carta Docente elettronica per tre anni scolastici, per complessivi euro 1.500,00, e il Ministero era stato condannato ad assegnarle il beneficio secondo le modalità previste per i docenti di ruolo. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione nonostante la rituale notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 7 gennaio 2026, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Il Ministero è stato ordinato di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, provvedendo all'attribuzione della Carta Docente per l'importo complessivo di euro 1.500,00. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente; il relativo compenso, liquidato in euro 500,00, è posto a carico del Ministero. È stata inoltre applicata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta. Il TAR ha precisato che l'astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, in ragione della sua funzione sollecitatoria e non risarcitoria, e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore. Le spese di giudizio, pari a euro 700,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora; nel caso concreto essa è stata parametrata all'interesse legale, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione al momento dell'insediamento del commissario ad acta o dell'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso consente, unitamente agli altri presupposti, l'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del diritto alla Carta Docente riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e risulta inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di inottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine prefissato e, per l'eventuale ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con il compito di compiere tutti gli atti necessari all'attuazione del titolo, ponendo i relativi oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; pertanto, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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