Sentenza n. 2985/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento a) del Provvedimento prot. n. 009510, del 26.7.2024, con il quale il Responsabile del 3° Settore Tecnico del Comune di Grumo Nevano (NA), ha dichiarato “l’improcedibilità dell’istanza di Sanatoria prot. n. 3324, del 3.4.1986, ai sensi della L. n. 47/85 nonché il rigetto della stessa”; b) di ogni altro atto antecedente, connesso e/o consequenziale, ancorché correlato ai provvedimenti impugnati, ivi compresi, se e per quanto possa occorrere: 1. Ordinanza di Sindacale n. 28/2000; 2. Provvedimento di annullamento della D.I.A. n. 2491 del 23.2.2004; 3. Provvedimento di sospensione della D.I.A. n. 21.4.2006; 4. Provvedimento di integrazione prot. n. 8401 del 21.7.2016, atti questi richiamati nel provvedimento impugnato sub a), nonché per la declaratoria di legittimità dell’attestazione per intervenuto silenzio – assenso ai sensi dell’art. 35 della L. n. 47/85, in relazione all’istanza di condono prot. n. 3324 del 3.4.1986.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale che ha dichiarato improcedibile e contestualmente rigettato l’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della l. 47/1985
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 26 luglio 2024, chiedendo anche l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono edilizio del 1986. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 10 e 20 l. 241/1990 e dell’art. 35 l. 47/1985, sostenendo che il decorso del termine biennale, a partire dal deposito della documentazione integrativa nel 2009, avrebbe determinato il silenzio-assenso; 2) violazione dell’art. 35 l. 47/1985 e difetto di motivazione, per contraddittorietà dell’azione comunale, che prima avrebbe imposto opere di messa in sicurezza dell’immobile e poi avrebbe negato il condono valorizzando la demolizione e la trasformazione del manufatto; 3) violazione dell’art. 35 l. 47/1985, della l. 326/2003 e dell’art. 3 l. 241/1990, sostenendo che l’ordinanza di demolizione del 2004 riguardasse opere abusive estranee all’oggetto del condono del 1986 e comunque coperte da una distinta domanda di condono del 2003. Il Comune ha opposto, tra l’altro, la carenza documentale, la mancata produzione del modello di autocertificazione richiesto nel 2016, la demolizione e trasformazione dell’immobile oggetto della domanda e la persistente inottemperanza all’ordinanza di demolizione del 2004.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso la formazione del silenzio-assenso perché esso presuppone una domanda conforme al modello legale, completa della documentazione necessaria e riferita a un’opera ancora esistente nella consistenza originaria. La pratica non era completa: nel 2016 il Comune aveva richiesto, nell’ambito di una procedura semplificata, la compilazione e trasmissione di un modello contenente autocertificazioni e autodichiarazioni; il ricorrente non lo aveva prodotto, limitandosi nel 2017 a dichiarare già completa la pratica. Tale omissione impediva il decorso utile del termine per il silenzio-assenso. Il TAR ha inoltre ritenuto che la documentazione prodotta nel 2009-2010 non potesse comunque riferirsi utilmente al manufatto originario, perché nel frattempo esso era stato demolito o radicalmente trasformato. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che l’ordinanza contingibile e urgente del 2000 imponeva esclusivamente interventi di verifica, rimozione delle parti pericolanti, ripristino, consolidamento e messa in sicurezza, senza autorizzare la demolizione integrale o la ricostruzione. Il ricorrente aveva invece demolito pressoché totalmente il corpo di fabbrica fronte strada e modificato il capannone artigianale mediante ampliamenti, innalzamento della copertura e demolizione di un accessorio. Le successive DIA del 2002 e del 2006, aventi a oggetto demolizione e ricostruzione, confermavano la natura non meramente conservativa degli interventi. La demolizione o radicale trasformazione dell’immobile oggetto di condono determina la perdita del bene giuridico condonabile e rende improcedibile la domanda. Quanto al terzo motivo, il TAR ha escluso che le opere sanzionate dall’ordinanza di demolizione del 2004 fossero estranee al condono del 1986: ampliamento, innalzamento della copertura, alterazione dei profili e demolizione del wc incidevano direttamente sulla volumetria, sagoma e consistenza del manufatto condonando. L’ulteriore domanda di condono del 2003 non sanava le carenze della pratica del 1986 né la persistente mancata demolizione delle opere abusive. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35 l. 47/1985
Il testo richiama i commi 1, 3, 17 e 18.
Il silenzio-assenso sul condono edilizio presuppone la completezza della domanda, la produzione della documentazione necessaria, il pagamento integrale dell’oblazione e la permanenza dell’opera nella consistenza oggetto di sanatoria. Il termine può decorrere soltanto quando sussistano tutti i presupposti per la positiva definizione della domanda.
artt. 1, 2, 3, 7, 10 e 20 l. 241/1990
Invocati dal ricorrente in relazione al giusto procedimento, alla motivazione, alla partecipazione e alla formazione del silenzio-assenso, ma le relative censure sono state respinte.
art. 3 l. 241/1990
Il difetto di motivazione e la pretesa contraddittorietà dell’azione amministrativa sono stati esclusi; il provvedimento comunale è stato ritenuto adeguatamente fondato sulla carenza documentale e sulla demolizione e trasformazione dell’opera.
l. 326/2003
La distinta domanda di condono relativa alle opere successive non incide sulla carenza dei presupposti del condono del 1986 e non sana la trasformazione dell’immobile originariamente condonando.
d.P.R. 445/2000
Il modello di autocertificazione richiesto dal Comune nell’ambito della procedura semplificata costituiva, secondo il provvedimento e la sentenza, un documento necessario per la definizione della pratica.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso previsto dall’art. 35 l. 47/1985 può formarsi soltanto quando la domanda di condono sia completa della documentazione prescritta, sia accompagnata dal pagamento dovuto e presenti tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accoglimento; il mero decorso del tempo non è sufficiente in presenza di carenze documentali.
- La permanenza dell’immobile nella consistenza materiale rappresentata nella domanda è presupposto del condono edilizio. La demolizione o la radicale trasformazione del manufatto, intervenuta durante il procedimento, impedisce la valutazione dell’istanza e determina l’improcedibilità della domanda.
- In pendenza di una domanda di condono sono ammissibili soltanto gli interventi strettamente necessari alla conservazione e alla messa in sicurezza dell’immobile, senza alterazione di struttura, volumetria, sagoma o prospetti; gli interventi di demolizione, ricostruzione, ampliamento o modifica sostanziale sono incompatibili con la sanatoria pendente.
- La valutazione dell’incidenza delle opere abusive deve essere compiuta in modo globale e unitario, considerando l’immobile o il complesso edilizio nel suo insieme; non è consentito isolare artificiosamente singoli interventi quando essi siano fisicamente, funzionalmente o strutturalmente collegati al manufatto oggetto di condono.
- Un’ordinanza contingibile e urgente che imponga opere di messa in sicurezza non autorizza, in assenza di un espresso contenuto in tal senso, la demolizione integrale o la ricostruzione del manufatto; gli interventi eccedenti le opere conservative possono precludere la definizione positiva del condono.
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