Cassazione Penale, Ordinanza n. 21788/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 391-ter c.p. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che tale censura era una mera riproposizione del motivo di appello già esaminato e respinto dal giudice di merito, il quale aveva motivato in modo ritenuto immune da censure, richiamando e sviluppando ulteriormente le argomentazioni del primo giudice.
Norme richiamate
art. 391-ter c.p.
È il reato per il quale risulta intervenuta la condanna impugnata; il testo non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a richiamarlo come titolo di responsabilità.
circostanze attenuanti generiche
La loro mancata concessione è l'unico tema di ricorso; la Corte ritiene la censura inammissibile perché meramente reiterativa di una doglianza già dedotta in appello e disattesa con motivazione adeguata.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente una doglianza già formulata in appello, quando la decisione di merito abbia fornito una motivazione non manifestamente illogica o viziata.
- La censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è scrutinabile in cassazione se non si confronta specificamente con la motivazione del giudice di merito e si risolve in una mera reiterazione del motivo d'appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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