Ordinanza n. 837/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del verbale giudizio della Commissione per gli accertamenti psicofisici prot. n. 434525/2-12 del 27 maggio 2025, notificato alla ricorrente in pari data, nella parte in cui valuta la ricorrente inidonea al servizio militare per asserito “strabismo convergente alternante con assenza di stereopsi al Test di Lang 1 (lettera s - punto 3)”; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea al servizio militare ed ai fini concorsuali e conseguentemente ad essere riammessa con ogni consequenziale statuizione alla fase immediatamente successiva della procedura concorsuale di cui trattasi; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno anche in forma specifica ed alla conseguente adozione dei provvedimenti necessari a determinare il riesame e la rettifica del giudizio di inidoneità al servizio militare ingiustamente patito dalla ricorrente nei termini dedotti in ricorso e/o ogni altra misura idonea a garantirne la definitiva ammissione con riserva alla fase immediatamente successiva della procedura concorsuale di cui trattasi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della Commissione per gli accertamenti psicofisici che ha dichiarato la candidata inidonea al servizio militare per una patologia oculistica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il giudizio della Commissione per gli accertamenti psicofisici che l'aveva dichiarata inidonea al servizio militare per asserito strabismo convergente alternante con assenza di stereopsi al Test di Lang 1. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a essere dichiarata idonea e riammessa alla fase successiva della procedura concorsuale, nonché il risarcimento del danno, anche in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Il giudice ha rilevato, nella fase cautelare, seri dubbi sulla procedibilità del ricorso: la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la graduatoria di merito mediante motivi aggiunti, poiché aveva già promosso un ricorso giurisdizionale contro l'atto presupposto e non poteva impugnare l'atto successivo in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in applicazione del principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'atto in ragione dei seri dubbi circa la procedibilità del ricorso. In particolare, ha affermato che, dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale contro l'atto presupposto, la graduatoria di merito avrebbe dovuto essere impugnata con motivi aggiunti nel medesimo giudizio, non essendo consentita l'impugnazione dell'atto successivo mediante ricorso straordinario. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce il merito delle domande di annullamento, accertamento e risarcimento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per i seri dubbi sulla procedibilità del ricorso.
art. 30 c.p.a.
Invocato dalla ricorrente quale base della domanda risarcitoria, anche in forma specifica; l'ordinanza non decide nel merito tale domanda.
art. 43 c.p.a.
Rilevante per l'impugnazione di atti sopravvenuti mediante motivi aggiunti, soluzione indicata dal giudice per la graduatoria di merito.
Massime di principio
- Quando è già stato proposto un ricorso giurisdizionale contro un atto presupposto, l'atto successivo connesso, quale una graduatoria di merito, deve essere impugnato nello stesso giudizio mediante motivi aggiunti.
- Il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario impedisce di impugnare in sede straordinaria un atto successivo quando il ricorrente abbia già scelto la tutela giurisdizionale ordinaria contro l'atto presupposto.
- Nella fase cautelare, seri dubbi sulla procedibilità del ricorso sono sufficienti a escludere i presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, senza necessità di anticipare la decisione sul merito.
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