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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11585/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato la sentenza di primo grado riconoscendo il concorso di colpa tra il Condominio, il conduttore Serafini e il proprietario Di Stefano e condannandoli in solido al risarcimento per infiltrazioni d'acqua verificatesi nell'aprile 2005 e settembre 2006. Il ricorrente ha sollevato cinque motivi: (1) nullità della sentenza per illegittima composizione del collegio con giudice ausiliario (art.158 c.p.c. e disposizioni sul giudice onorario); (2) violazione del contraddittorio per presunta deliberazione prematura della Corte d'appello prima della scadenza del termine per le memorie di replica; (3) travisamento delle prove e omesso esame di fatto decisivo circa la causa delle infiltrazioni (valutazione delle perizie tecniche e dell'ostruzione del bocchettone di scarico); (4) errata applicazione dell'art.1126 c.c. perché, secondo il ricorrente, la responsabilità del conduttore avrebbe dovuto essere limitata alla quota del terzo; (5) ingiusta condanna alle spese d'appello in favore del Condominio, non avendo questo formulato domanda nei confronti del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo il ricorrente ha rinunciato espressamente, per cui non è stata esaminata la fondatezza. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto non sussistente la nullità per violazione del contraddittorio: il termine per il deposito delle memorie era scaduto il 15 maggio 2020 e il ricorrente non aveva depositato memorie entro tale termine, per cui la deliberazione anteriore non ha impedito al ricorrente di esercitare il diritto di difesa; inoltre la sentenza è divenuta conoscibile solo al deposito del 27 maggio 2020. Sul terzo motivo la Cassazione ha escluso il vizio denunciato, evidenziando che la valutazione delle perizie e della riconducibilità delle cause è questione di apprezzamento del merito non sindacabile in sede di legittimità e che comunque le perizie dimostravano il nesso eziologico tra la terrazza in custodia e il danno (anche con concorso di cause come l'ostruzione del bocchettone). Sul quarto motivo la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n.9449/2016): in caso di danno da infiltrazioni causato da più soggetti con responsabilità extracontrattuale concorrente, opera la solidarietà ex art.2055 c.c.; il danneggiato può chiedere l'intero risarcimento a ciascuno degli obbligati, mentre l'eventuale riparto fra corresponsabili è questione tra gli stessi per il regresso. Sul quinto motivo la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese in capo al ricorrente, spiegando come la condanna solidale al risarcimento e l'esito complessivo della lite giustificassero l'assegnazione delle spese anche in favore del Condominio. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato a rimborsare le spese di cassazione ai controricorrenti: al Condominio €4.500,00 (di cui €200 per esborsi) e a Riccardo Fiore €6.200,00 (di cui €200 per esborsi), oltre spese generali e accessori di legge; è anche richiamata l'applicazione dell'art.13, comma 1-quater del D.P.R.115/2002 in ordine al contributo unificato eventualmente dovuto.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla legittimità della composizione del collegio; il motivo è stato però rinunciato dal ricorrente e non è stato esaminato nel merito.

  • artt. 62-72 d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. nella legge n. 98/2013)

    Norme che disciplinavano la figura dei giudici onorari ausiliari d'appello; la Corte costituzionale le aveva dichiarate illegittime ma differito gli effetti fino alla riforma (31/10/2025), per cui la partecipazione di non più di un giudice ausiliario al collegio è stata ritenuta legittima per il periodo rilevante.

  • art. 102 e art. 106 Cost.

    Richiamati in relazione ai profili di legittimità costituzionale della presenza di giudici ausiliari e del rispetto della funzione giurisdizionale; la decisione della Corte costituzionale è stata utilizzata per spiegare la legittimità transitoria.

  • art. 83 d.l. n. 18/2020

    Norma sulla sospensione dei termini processuali per il periodo COVID: la Corte ha considerato tale sospensione (9 marzo - 11 maggio 2020) nel calcolo dei termini per il deposito delle memorie.

  • art. 115 e art. 116 c.p.c.; art. 360 c.p.c.

    Richiamati in relazione alle doglianze su valutazione delle prove e travisamento; la Cassazione ha ribadito il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione del fatto e delle prove, e che errori di fatto sono rimediabili con la revocazione e non con la cassazione ordinaria.

  • art. 2051 c.c.

    Fondamento della responsabilità del custode della cosa (qui l'utente esclusivo del terrazzo/lastrico); la corte ha ritenuto sussistente la responsabilità oggettiva del conduttore per la cosa in custodia.

  • art. 2055 c.c.

    Principio della solidarietà tra più soggetti responsabili di un medesimo danno: la Corte ha confermato che il danneggiato può esigere l'integrale risarcimento da ciascuno dei corresponsabili, salvo regolamentazione interna per il regresso.

  • art. 1126 c.c.

    Norma che disciplina le riparazioni e la ripartizione degli oneri per beni di uso comune; la Corte ha chiarito che i limiti percentuali previsti dall'art.1126 non precludono al danneggiato di agire per l'intero contro ciascuno dei corresponsabili quando opera la solidarietà ex art.2055 c.c., essendo quei limiti rilevanti solo nei rapporti interni tra i correlativi obbligati.

  • art. 112 c.p.c. e art. 91 c.p.c.

    Richiamati rispetto alla liquidazione delle spese: la Corte ha ritenuto corretta la condanna alle spese in capo al ricorrente sulla base del principio della soccombenza relativa e dell'esito complessivo del giudizio, anche in favore di parti che non avevano formulato specifica domanda di condanna reciproca.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13, comma 1-quater

    Norma relativa al contributo unificato: la sentenza rileva la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un importo aggiuntivo pari a quello previsto per l'impugnazione.

  • Cass. Sez. Un. n. 9449/2016 (giurisprudenza)

    Pronuncia di legittimità che ha qualificato i danni da infiltrazioni come responsabilità extracontrattuale con possibile concorso di responsabilità del titolare dell'uso esclusivo del lastrico/terrazza e del condominio; principio richiamato e applicato dalla Corte.

Massime di principio

  • Se in un danno da infiltrazioni concorrono più soggetti (es. titolare dell'uso esclusivo del terrazzo, conduttore, condomini), il danneggiato può chiedere l'intero risarcimento a ciascuno dei responsabili: opera la solidarietà ex art.2055 c.c.; il riparto tra i corresponsabili è questione interna per il regresso.
  • La responsabilità del custode della cosa (art.2051 c.c.) può essere configurata anche per il titolare dell'uso esclusivo di una terrazza/lastrico; la presenza di cause concorrenti o di difetti costruttivi non esclude la responsabilità oggettiva del custode quando sussiste il nesso eziologico.
  • In Cassazione non è sindacabile l'apprezzamento critico delle prove che è rimesso al giudice di merito; l'allegazione di un errore di fatto richiede strumenti diversi (ad esempio la revocazione) rispetto al giudizio di legittimità.
  • Sul piano processuale, la deliberazione della Corte prima della scadenza di un termine per memorie può integrare violazione del contraddittorio solo se la parte ha depositato tempestivamente memorie che non sono state prese in considerazione; se la parte non ha utilizzato il termine, non può invocare la nullità per mancata valutazione di scritti non prodotti.
  • Le questioni relative alla legittimità della composizione del collegio con giudici ausiliari vanno valutate anche alla luce delle pronunce costituzionali e dei termini di decorrenza delle declaratorie di illegittimità; rinunce del ricorrente a motivi processuali rendono inammissibili le relative censure.
  • La liquidazione delle spese processuali segue il principio della soccombenza e può portare alla condanna di un ricorrente anche a rimborsare le spese di più controricorrenti se l'esito complessivo del giudizio giustifica tale distribuzione.

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