Sentenza n. 123/2026 - Catania, Sezione 3
per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 942 del 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il giudizio estinto per rinuncia, ritenendo che, a seguito della dichiarazione dei ricorrenti e dell'accordo raggiunto con l'Amministrazione, non residuasse altra attività decisoria. Non ha disposto nulla sulle spese, considerata la mancata costituzione dell'Amministrazione intimata.
Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 942 del 2024
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un ricorso per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 942 del 2024, nei confronti dell'Azienda ospedaliera intimata. Prima della camera di consiglio hanno depositato una nota con cui hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, dando atto del raggiungimento di un accordo con l'Amministrazione. L'Azienda ospedaliera non si è costituita in giudizio.
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