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Sentenza

Sentenza n. 1618/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario che riconosceva il diritto alla carta elettronica per la formazione e condannava il Ministero all’accredito di 1.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a beneficiare della carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento professionale per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare complessivamente 1.000 euro sulla carta elettronica. Il titolo risultava passato in giudicato ed era stato notificato alle amministrazioni intimate. Nonostante la notifica, era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza integrale esecuzione della condanna.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato del titolo giudiziale e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo all’accredito delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario ad acta deve svolgere l’incarico obbligatoriamente, non può rifiutarlo per disposizioni interne dell’amministrazione e deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha inoltre precisato che i ritardi nell’esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in 189 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta, quando l’amministrazione non esegue il titolo giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, unitamente al passaggio in giudicato e alla notifica del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa alla mancata esecuzione dei decreti emessi ai sensi della legge Pinto, incluso il regime del commissario ad acta e dell’assenza di compenso quando l’incarico è conferito a un dirigente dell’amministrazione resistente, può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente dal giudice.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della condanna alle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la liquidazione delle spese processuali a carico dell’amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario contro una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare l’integrale esecuzione del titolo quando risultino il passaggio in giudicato, la notifica alla pubblica amministrazione e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • L’ordine di esecuzione può essere accompagnato dalla nomina di un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento spontaneo.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La regola per cui l’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell’amministrazione resistente non comporta un compenso autonomo, in quanto rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
  • Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può determinare responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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