Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16597/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata dall’agente della riscossione in relazione a tredici cartelle esattoriali. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte: il giudice aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per alcune cartelle non tributarie, l’inammissibilità per altre per il principio del ne bis in idem e, per il resto, aveva rigettato il ricorso. La decisione era stata confermata in appello. In Cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle regole del giusto processo, sostenendo che l’agente della riscossione non avrebbe potuto stare in giudizio con avvocato del libero foro senza apposita delibera e senza specifica motivazione sulla mancata difesa dell’Avvocatura dello Stato; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, deducendo che i crediti iscritti a ruolo fossero prescritti in cinque anni e non in dieci; 3) violazione del principio del ne bis in idem, per asserito contrasto con due precedenti sentenze della CTR che avevano riguardato alcune delle stesse cartelle; 4) omesso esame e conseguente erronea affermazione dell’esistenza della pretesa tributaria, con richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per asserita illegittima riscossione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla difesa dell’agente della riscossione da parte di avvocato del libero foro, chiarendo che tale scelta è consentita, nei casi previsti, senza necessità di ulteriori formalità probatorie nel singolo giudizio, e che l’orientamento richiamato dal ricorrente riguardava la particolare difesa in Cassazione. Ha poi dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che il ricorso non specificava la natura dei singoli crediti e ribadendo che, per IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro, opera in via generale la prescrizione decennale, mentre il termine quinquennale vale solo se previsto espressamente dalla disciplina della singola obbligazione. Ha respinto anche la doglianza sul ne bis in idem, reputandola generica e comunque infondata, poiché le precedenti decisioni non avevano definito nel merito la validità delle cartelle qui controverse oppure erano comunque sub iudice o cassate con rinvio. È stata infine respinta la domanda collegata di danno ex art. 96 c.p.c., non essendo emerso alcun comportamento inescusabilmente negligente dell’agente della riscossione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza è stata esclusa perché la sentenza di merito non ha pronunciato ultra o extra petita; la questione del patrocinio dell’agente della riscossione non integra una violazione dell’art. 112 c.p.c. nei termini prospettati.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per il primo motivo, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    Richiama l’ipotesi di apposita motivata delibera per la deroga al patrocinio dell’Avvocatura erariale nei casi speciali.

  • artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016

    Sono indicati come cornice normativa per l’affidamento del patrocinio ad avvocati del libero foro nei casi consentiti.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016

    La Corte richiama gli atti di carattere generale adottati ai sensi di tale norma come parametro organizzativo per il ricorso ad avvocati esterni.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro usato per i motivi attinenti alla prescrizione e al ne bis in idem.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma non è stato accolto il tentativo di farne discendere l’estinzione dei crediti nel caso concreto.

  • art. 2946 c.c.

    È stata confermata l’applicazione del termine ordinario decennale per i crediti erariali per i quali non sia prevista una prescrizione più breve.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale opera solo per le obbligazioni periodiche o per i crediti per i quali la legge preveda espressamente un termine breve; non è stato ritenuto applicabile ai crediti tributari oggetto del giudizio in assenza di specifica previsione.

  • d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato con riguardo all’imposta di registro, per la quale è stata affermata la prescrizione decennale in ragione dell’art. 78 del medesimo decreto.

  • d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato nel contesto della riscossione a mezzo ruolo e delle relative eccezioni di prescrizione.

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come disciplina del processo tributario e dell’impugnazione delle cartelle/atti di riscossione.

  • art. 2953 c.c.

    La scadenza del termine per opporsi a un atto di riscossione non trasforma automaticamente la prescrizione breve in ordinaria decennale; il principio della conversione non opera in via generalizzata se non nei limiti previsti.

  • art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986

    Per l’imposta di registro è indicato come base normativa della prescrizione decennale del credito erariale.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda risarcitoria è stata respinta perché non risultava alcun comportamento processuale o sostanziale inescusabilmente negligente dell’agente della riscossione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la sede procedurale in cui il ricorrente ha illustrato il ricorso con memoria.

Massime di principio

  • L’agente della riscossione può costituirsi e difendersi con avvocato del libero foro nei casi consentiti dalla normativa e dagli atti organizzativi applicabili, senza che sia necessaria nel singolo giudizio una ulteriore delibera o una specifica prova del presupposto, quando la scelta sia compatibile con il quadro normativo richiamato.
  • In materia di riscossione a mezzo ruolo, la scadenza del termine per impugnare l’atto non determina automaticamente la conversione in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. di qualunque credito, poiché il termine di prescrizione resta quello previsto dalla disciplina sostanziale del singolo credito; in mancanza di una previsione di termine breve, opera la prescrizione ordinaria decennale.
  • Per i crediti erariali relativi a IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro, in difetto di espressa previsione di una prescrizione più breve, si applica il termine ordinario decennale.
  • La deduzione del ne bis in idem richiede specificità: non è sufficiente richiamare precedenti decisioni se esse non hanno definito il medesimo oggetto sostanziale oppure sono comunque ancora sub iudice o sono state cassate.
  • La domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. presuppone la prova di una condotta processuale o sostanziale connotata da colpa grave o mala fede; la mera soccombenza dell’agente della riscossione non basta a fondarla.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.