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Sentenza

Sentenza n. 844/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del D.M. 12/05/2025, n. -OMISSIS-, di revoca dall’incarico di Commissario liquidatore della società cooperativa “-OMISSIS-”, con sede in -OMISSIS- (codice fiscale -OMISSIS-) e, in sostituzione della ricorrente, è stato nominato Commissario liquidatore della predetta società cooperativa il dott. -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi compreso il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza in ordine alla revoca del Commissario liquidatore seppur non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del parere del Comitato di Sorveglianza del 9 aprile 2024, prot. mimit.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.E.-OMISSIS- dell’11 aprile 2024, quale atto presupposto del D.M. 12/05/2025, n. -OMISSIS-, con cui si è ritenuto che “non siano stati superati i gravi inadempimenti che hanno fatto venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale si era provveduto alla nomina” del Commissario

Giustizia amministrativa202501198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di revoca dall'incarico di commissario liquidatore e nomina del sostituto, nonché parere del Comitato di sorveglianza impugnato con motivi aggiunti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la revoca dell'incarico di commissario liquidatore, deducendo, con il ricorso introduttivo, eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore di fatto, contraddittorietà, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, illogicità, violazione della proporzionalità e sviamento; violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 per la contraddittorietà e l'insufficienza motivazionale del richiamo al parere del Comitato di sorveglianza; violazione dell'art. 10 della l. n. 241/1990 per omessa valutazione delle memorie e dei documenti prodotti nel procedimento. La ricorrente ha sostenuto che le relazioni semestrali e la documentazione richiesta fossero state depositate, che gli addebiti fossero generici, che l'operato fosse stato per anni approvato dal Comitato di sorveglianza, che l'attività liquidatoria fosse ormai quasi completata e che la revoca fosse sproporzionata. Con motivi aggiunti ha impugnato il parere del Comitato di sorveglianza del 9 aprile 2024, deducendo contraddittorietà, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento, violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, del giusto procedimento e degli artt. 199 e 37 della legge fallimentare. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, ma il TAR ha prescisso dalle eccezioni, decidendo nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo legittima la revoca. Ai fini del sindacato di legittimità ha considerato rilevante la documentazione prodotta nel procedimento amministrativo, non quella depositata per la prima volta in giudizio. Dalle note ministeriali e dal parere del Comitato risultavano persistenti carenze informative e documentali: omessa o non tempestiva presentazione di relazioni semestrali, estratti conto e libro giornale, mancata giustificazione di prelievi, assegni, ricariche su carte prepagate e trasferimenti sul conto del commissario, nonché insufficiente documentazione delle spese. Tali carenze impedivano all'Autorità di vigilanza di verificare la gestione liquidatoria e giustificavano la compromissione del rapporto fiduciario. Il provvedimento di revoca è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il richiamo alle note istruttorie e al parere favorevole del Comitato di sorveglianza. Le precedenti approvazioni delle relazioni da parte del Comitato non esoneravano il commissario dall'obbligo di fornire all'Autorità di vigilanza la documentazione richiesta. La revoca non è stata ritenuta sproporzionata, poiché costituisce lo strumento necessario per superare la carenza di informazioni e documenti. È stata esclusa anche la violazione dell'art. 10 della l. n. 241/1990, poiché l'Amministrazione aveva esaminato le controdeduzioni, la documentazione allegata e aveva accolto la richiesta di audizione; il mancato accoglimento delle tesi della ricorrente non equivale a omessa valutazione. I motivi aggiunti sono stati respinti perché il parere era motivato, non contraddittorio e privo di sviamento. L'onere motivazionale della revoca grava sull'Autorità di vigilanza, titolare del potere di revoca, non sul Comitato di sorveglianza, che svolge funzioni consultive e di controllo. Spese compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 204 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Il commissario liquidatore deve attenersi alle direttive dell'Autorità di vigilanza.

  • art. 205 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Il commissario liquidatore deve presentare semestralmente all'Autorità di vigilanza una relazione sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione, trasmettendo anche gli estratti conto dei depositi bancari o postali; l'obbligo informativo permane anche quando precedenti relazioni siano state approvate.

  • art. 199 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di disporre la revoca dell'incarico del commissario liquidatore, previo parere del Comitato di sorveglianza; il relativo onere motivazionale grava sull'Autorità titolare del potere.

  • art. 37 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Richiamato insieme all'art. 199 quale fondamento del procedimento e del potere di revoca dell'incarico commissariale.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il provvedimento di revoca è motivato adeguatamente mediante l'indicazione delle carenze documentali e informative, il richiamo alle note istruttorie e al parere del Comitato di sorveglianza.

  • art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241

    L'obbligo di valutazione delle memorie e dei documenti è rispettato quando l'Amministrazione li esamina e consente l'audizione, anche se non ne condivide le conclusioni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il commissario liquidatore deve rispettare puntualmente gli obblighi informativi e documentali previsti dalla legge e le richieste dell'Autorità di vigilanza, anche quando le precedenti relazioni o rendicontazioni siano state approvate dal Comitato di sorveglianza.
  • La mancata o tardiva trasmissione di relazioni, estratti conto, libro giornale e giustificativi delle operazioni finanziarie può compromettere il rapporto fiduciario con l'Autorità di vigilanza e legittimare la revoca dell'incarico commissariale, quando impedisca il controllo sulla gestione liquidatoria.
  • Ai fini del giudizio di legittimità del provvedimento amministrativo rileva la documentazione acquisita nel procedimento; la documentazione prodotta per la prima volta in giudizio non può, di regola, sanare ex post le carenze istruttorie o informative contestate dall'Amministrazione.
  • L'obbligo di motivazione della revoca grava sull'Autorità di vigilanza titolare del potere decisorio. Il Comitato di sorveglianza, quale organo di controllo e consultivo, non è tenuto a sostituirsi all'Autorità nella motivazione del provvedimento finale.
  • La partecipazione procedimentale è rispettata quando l'Amministrazione esamina le memorie e i documenti presentati e consente l'audizione dell'interessato; l'obbligo di valutazione non implica l'accoglimento delle deduzioni del privato.
  • La revoca dell'incarico commissariale non è sproporzionata quando risulti necessaria per porre rimedio a persistenti carenze documentali che impediscano all'Autorità di vigilanza di esercitare effettivamente i propri poteri di controllo.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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