Sentenza n. 308/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata di Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare e presentare la domanda di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare e presentare la domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di attivazione del procedimento finalizzato al rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, la sede diplomatica ha fissato l'appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
...avverso il silenzio...
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione contro il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è divenuto privo di oggetto dopo l'attivazione del procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata mediante l'attivazione del procedimento giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell'amministrazione, la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare un'istanza e l'attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente dopo la proposizione del ricorso contro il silenzio, la regolazione delle spese può tenere conto della durata del ritardo anteriore al ricorso e del comportamento dell'amministrazione successivo alla sua proposizione; in presenza di attivazione tempestiva e ragionevole, le spese possono essere compensate, ferma la restituzione del contributo unificato a carico dell'amministrazione.
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