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Sentenza

Sentenza n. 7356/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione in via cautelare, della Delibera adottata dalla Commissione Centrale, ai sensi dell’art. 10 L. 82/1991, nella riunione tenutasi il 26 novembre 2025, notificata il 29 dicembre 2025, con la quale si invitano “gli interessati alla regolarizzazione del rogito da parte del collaboratore con opportuno intervento del tutore, evidenziando ai medesimi la percorribilità, alla luce della normale prassi in uso presso gli uffici bancari ... della contrazione del mutuo da parte della moglie del -OMISSIS-, di per sé non preclusiva dell’intestazione del bene immobile al collaboratore, assegnando 30 giorni di tempo come termine perentorio per provvedere agli adempimenti sopra indicati, pena la revoca del beneficio”.

Giustizia amministrativa202601837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione Centrale che sollecitava la regolarizzazione dell'intestazione di un bene immobile al beneficiario, assegnando un termine perentorio e prospettando la revoca del beneficio in caso di inadempimento

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera adottata dalla Commissione Centrale ai sensi dell'art. 10 l. 82/1991, notificata il 29 dicembre 2025. L'atto invitava gli interessati a regolarizzare il rogito con l'intervento del tutore, evidenziando la possibilità di contrarre il mutuo da parte della moglie senza impedire l'intestazione dell'immobile al beneficiario, e assegnava trenta giorni per adempiere, a pena di revoca del beneficio. Il Ministero dell'Interno ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di lesività, sostenendo che la delibera avesse contenuto meramente interlocutorio e sollecitatorio e desse seguito alla precedente delibera del 18 giugno 2025, non impugnata, con cui era stata riattivata la misura di reinserimento della capitalizzazione per un quinquennio, condizionandola all'intestazione del cespite al beneficiario.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione del Ministero e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di posizione legittimante e di interesse. La delibera impugnata, avendo natura interlocutoria e meramente sollecitatoria rispetto all'adempimento già previsto dalla precedente delibera del 18 giugno 2025, non produceva effetti pregiudizievoli diretti e attuali. L'eventuale lesione si sarebbe verificata soltanto con l'adozione di una successiva delibera di revoca della capitalizzazione, direttamente impugnabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Ministero dell'Interno, liquidate in euro 1.000 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 82/1991

    La delibera impugnata è stata adottata dalla Commissione Centrale nell'ambito della misura di reinserimento mediante capitalizzazione delle misure assistenziali.

  • art. 60 c.p.a.

    Il ricorso è stato definito con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo di contenuto meramente interlocutorio e sollecitatorio, che richiami o dia esecuzione a un precedente provvedimento non impugnato e non produca effetti pregiudizievoli diretti e attuali, non è immediatamente lesivo e non può essere impugnato per carenza di interesse.
  • Quando l'eventuale pregiudizio deriva non dall'atto sollecitatorio, ma da una successiva revoca del beneficio prospettata come conseguenza dell'inadempimento, l'interesse all'impugnazione sorge con l'adozione della revoca, quale atto direttamente lesivo.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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