Cassazione Civile, Ordinanza n. 34201/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società che gestiva un supermercato in una via interessata da lavori pubblici ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la prolungata chiusura al traffico veicolare della strada, sostenendo che l'interdizione fosse proseguita oltre il tempo necessario all'esecuzione delle opere e avesse causato un crollo delle vendite e una sostanziale paralisi dell'attività. In primo grado il tribunale aveva ritenuto provato il nesso causale tra la condotta omissiva dell'ente locale e il decremento della clientela, ma aveva rigettato la domanda perché il danno non era stato provato nel suo preciso ammontare; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, escludendo che la consulenza tecnica d'ufficio potesse supplire al difetto di prova e negando anche la liquidazione equitativa. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 2043, 61, 115 c.p.c. e 111 Cost., lamentando che i giudici di merito avessero da un lato riconosciuto l'esistenza del danno e del nesso causale e dall'altro negato la CTU e la prova del quantum, nonostante la perizia di parte non contestata e la natura percipiente della consulenza; dall'altro lato, la violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che, accertata la sussistenza del danno ma non il suo esatto ammontare, il giudice avrebbe dovuto procedere a liquidazione equitativa. Il Comune ha resistito eccependo inammissibilità e infondatezza dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo promiscuo, mescolando censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, e comunque volti in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito. In particolare ha osservato che la mancata contestazione non risultava dagli atti, che la richiesta di CTU era stata correttamente ritenuta esplorativa in difetto di adeguate allegazioni e documentazione contabile, e che la liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone comunque la prova dell'esistenza del danno e non può sopperire integralmente al mancato assolvimento dell'onere probatorio sul quantum. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure miravano a riesaminare il merito e non erano idonee a scalfire la motivazione dei giudici di appello.
art. 61 c.p.c.
invocato dalla ricorrente in relazione alla consulenza tecnica; la Corte ha ribadito che la CTU non può essere usata per sottrarre la parte all'onere probatorio.
art. 115 c.p.c.
la Corte ha affermato che il principio di non contestazione non opera quando il fatto risulta specificamente contestato e che la norma non consente di censurare in cassazione la valutazione di merito salvo ipotesi di totale disapplicazione della regola decisoria.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro del giusto processo, ma non ritenuto idoneo a fondare un vizio decisivo della sentenza.
art. 1226 c.c.
la liquidazione equitativa è possibile solo se il danno è già dimostrato nell'an e risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provarne l'esatto ammontare.
art. 2056 c.c.
richiamato come norma che estende ai fatti aquiliani i criteri di liquidazione del danno, ma sempre nel rispetto del presupposto della prova del pregiudizio.
art. 360 c.p.c.
la Corte ha ritenuto inammissibile la mescolanza tra violazione di legge e vizio motivazionale e ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sul fatto e sulla motivazione.
art. 366 c.p.c.
richiamato in via preliminare per segnalare una possibile questione di ammissibilità per difetto di specificità dei motivi.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata per l'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile un motivo che cumuli, in modo promiscuo e non chiaramente separato, censure di violazione di legge e vizi motivazionali, se la formulazione non consente di individuare con precisione il paradigma di impugnazione invocato.
- La consulenza tecnica d'ufficio, anche quando abbia funzione percipiente, non può essere utilizzata per colmare integralmente il difetto di allegazione o di prova a carico della parte: il consulente non sostituisce l'onere probatorio delle parti.
- Il principio di non contestazione opera solo per i fatti specificamente non contestati; se la controparte ha contestato l'esistenza del danno o la sua quantificazione, non si può considerare provato il fatto per effetto dell'art. 115 c.p.c.
- La liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. è una tecnica di integrazione del quantum, non un mezzo per supplire all'assenza di prova dell'an del danno; richiede comunque che il pregiudizio sia già dimostrato nella sua esistenza.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie, poiché il controllo della Corte riguarda solo la correttezza giuridica della decisione e la presenza di una motivazione non apparente o non radicalmente incongrua.
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