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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45575/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari; dedotte violazioni in ordine all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) e all'art. 274 c.p.p. (esigenze cautelari). Il ricorrente ha contestato che non sussistessero gravi indizi di partecipazione all'associazione per delinquere: avrebbe avuto un rapporto sostanzialmente esclusivo con un unico imprenditore (Ranieri), sarebbe intervenuto solo dal 2020 (mentre l'associazione sarebbe iniziata nel 2017), e i fatti contestati costituirebbero al più un supporto informatico (uso della smart card) lecito secondo l'art. 6 D.M. n.4/2001 e la circolare Agenzia delle Dogane n.49/2002. Quanto alle esigenze cautelari, il ricorrente ha dedotto assenza di pericolo di fuga, di reiterazione e di inquinamento probatorio, anche perché era stato già eseguito un sequestro probatorio nel 2021 e la società aveva l'autorizzazione regionale sospesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il riesame non avesse violato norme di legge né mostrato illogicità manifesta nella motivazione. Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente individuato elementi indiziari (tra cui associazione stabile di soggetti con ruoli definiti, accessi al portale UMA Arcea riconducibili all'utenza del ricorrente tramite IP e smart card, continuità e ripetizione delle condotte) tali da integrare i requisiti dell'art. 416 c.p. e da giustificare la misura cautelare per concreto e attuale pericolo di reiterazione delle condotte. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La norma è interpretata nella sua funzione distintiva tra associazione per delinquere e concorso: richiede struttura stabile, ruoli, programma criminoso e vincolo associativo che trascende i singoli reati; la Corte ha ritenuto sussistenti tali elementi sulla base di elementi indiziari (ruoli, modus operandi, continuità delle condotte).

  • art. 640 bis cod. pen.

    Riferimento al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate (domande fraudolente per gasolio agricolo) integrino reati fine coerenti con il programma associativo.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Applicata per valutare le esigenze cautelari: la Corte richiama che il pericolo di reiterazione non può basarsi solo sulla gravità astratta del reato ma su elementi concreti (modalità della condotta, personalità, contesto). Il Tribunale del riesame ha fatto una prognosi motivata ritenendo concreto il pericolo di reiterazione.

  • art. 6 D.M. n. 4 del 05/04/2001

    Citato dal ricorrente per giustificare l'uso della smart card; la Corte osserva che l'esistenza di norme tecniche che regolano accessi informatici non esclude la rilevanza indiziaria degli accessi e degli IP collegati all'utenza del ricorrente.

  • Circolare Agenzia delle Dogane n. 49/2002

    Riferimento amministrativo richiamato dal ricorrente: la Corte ritiene che richiamare tali disposizioni non smonta gli elementi indiziari raccolti (es. utilizzo di smart card e corrispondenze di IP).

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per la condanna alle spese processuali e per la sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 per la Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione contro misure cautelari personali non è consentito un libero riesame del merito dei fatti: sono ammissibili solo censure di diritto o viziate da manifesta illogicità nella motivazione, non una diversa valutazione degli indizi.
  • Per configurare l'associazione per delinquere occorrono elementi che denotino stabilità, ruoli, un programma criminoso e la persistenza del vincolo; elementi indiziari circostanziali (accessi informatici, correlazione di IP, ruolo nella società, ripetizione delle condotte) possono essere ritenuti idonei a fondare la misura cautelare.
  • La prognosi sul pericolo di reiterazione va fatta sulla base di elementi concreti (modalità operative, continuità e professionalità della condotta, personalità dell'indagato), non sulla sola sospensione di autorizzazioni o sulla genericità dell'accusa.
  • L'uso di giustificazioni tecniche o amministrative (es. regolamenti sull'uso di smart card) non azzera automaticamente il valore indiziario degli elementi tecnici raccolti dagli inquirenti; la valutazione spetta al giudice di merito e, in Cassazione, solo vizi motivazionali gravi sono sindacabili.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve valutare la fondatezza formale delle censure: l'inammissibilità per motivi procedurali può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.

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