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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10020/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società italiana era stata condannata da un giudice rumeno, con sentenza confermata in appello, al pagamento di una somma a titolo di penale per ritardo nell'adempimento di un contratto di trasporto. La Corte d'appello di Milano aveva dichiarato esecutiva in Italia la sentenza straniera. La società soccombente proponeva opposizione e poi ricorso per cassazione ex art. 43 reg. CE 44/2001, deducendo che la decisione straniera fosse contraria all'ordine pubblico italiano perché prevedeva il pagamento di interessi ritenuti usurari. Con l'unico motivo lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 34, n. 1, reg. CE 44/2001, sostenendo che il giudice del riconoscimento dovesse verificare la compatibilità della sentenza straniera con l'ordine pubblico dello Stato membro richiesto, cioè quello italiano, e non potesse escludere il rilievo della disciplina antiusura. La resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso e difendeva la correttezza della delibazione; il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Ha ritenuto erronea la lettura della Corte territoriale, che aveva escluso il rilievo dell'ordine pubblico interno in termini troppo restrittivi. La Corte ha chiarito che, ai fini del diniego di riconoscimento ex art. 34, n. 1, reg. CE 44/2001, rileva la violazione manifesta di una norma essenziale o di un diritto fondamentale dell'ordinamento richiesto, anche alla luce di principi di derivazione costituzionale, convenzionale o unionale. Ha inoltre precisato che, nel caso concreto, la verifica sull'asserita usurarietà non poteva essere condotta come se si trattasse di interessi corrispettivi di un'operazione di finanziamento: la somma in questione era una penale da contratto di trasporto, non interessi di mutuo o di prestito di denaro. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare l'opposizione applicando questi criteri e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 34, n. 1, reg. CE 44/2001

    Il riconoscimento di una decisione straniera può essere negato solo se è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; la nozione va intesa in senso non ridotto alle sole norme inderogabili interne, ma come violazione manifesta di principi essenziali o diritti fondamentali dell'ordinamento richiesto.

  • art. 45, par. 1, lett. a), reg. UE 1215/2012

    La disposizione riproduce il criterio dell'ordine pubblico quale limite al riconoscimento delle decisioni straniere.

  • art. 43 reg. CE 44/2001

    Costituisce il rimedio di opposizione alla dichiarazione di esecutività della decisione straniera.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    Il divieto di pattuire interessi usurari opera nei rapporti di finanziamento o comunque nei contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione; non è automaticamente applicabile a una penale in un contratto di trasporto.

  • art. 7 d.lgs. n. 231/2002

    La disciplina sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali è stata ritenuta non pertinente alla fattispecie, perché concerne la nullità di clausole gravemente inique in danno del creditore, mentre qui si discuteva del pregiudizio al debitore.

Massime di principio

  • In tema di riconoscimento di decisioni straniere, l'eccezione di ordine pubblico non coincide con qualunque contrasto con norme interne inderogabili, ma richiede una violazione manifesta di principi essenziali dell'ordinamento dello Stato richiesto o di diritti fondamentali ivi riconosciuti.
  • Il giudice della delibazione non può compiere una revisione nel merito della decisione straniera: deve limitarsi a verificare se la norma o la giurisprudenza applicata dal giudice straniero producano un esito incompatibile con l'ordine pubblico in senso qualificato.
  • La valutazione di contrarietà all'ordine pubblico va condotta guardando alla natura dell'istituto concretamente applicato: non è corretto qualificare come interessi usurari somme che, nel rapporto dedotto, abbiano natura di penale contrattuale e non di corrispettivo di un'operazione creditizia.
  • Nel controllo sulla sentenza straniera, anche norme di derivazione costituzionale, convenzionale o unionale possono assumere rilievo ai fini dell'ordine pubblico interno, se espressive di principi fondamentali dell'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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